IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, che prevede  l'emanazione
di atti di indirizzo e di coordinamento delle attivita' delle regioni
e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 10
della stessa legge, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d),  della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerato che il richiamato art. 10 della legge 27 marzo 1992, n.
257,  prescrive  l'adozione,  da parte delle regioni e delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   dei   piani   di   protezione
dell'ambiente,  di  decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai
fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
  Tenuto conto degli approfondimenti effettuati dalla commissione per
la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego dell'amianto;
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta
del 14 aprile 1994;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio  1991,
n. 13;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1994;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri della sanita', dell'ambiente, dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  e per la funzione pubblica e gli
affari regionali;
                              Decreta:
  E' approvato il seguente atto di indirizzo  e  coordinamento  delle
attivita'  delle  regioni  e  delle  province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.
                               Art. 1.
              Piani regionali e delle province autonome
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adottano,  ai sensi dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, i
piani  di   protezione   dell'ambiente,   di   decontaminazione,   di
smaltimento  e  di  bonifica,  ai  fini  della  difesa  dai  pericoli
derivanti dall'amianto, tenendo  conto  dei  criteri  indicati  negli
articoli seguenti e secondo le modalita' di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 27 marzo 1992, n. 257.