IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2, comma 1; Visto il decreto ministeriale in data 8 aprile 1994, con il quale sono stati autorizzati per il 1994 i richiami alle armi di quattordici ufficiali in congedo illimitato (uno dell'Esercito, dodici della Marina, uno dell'Aeronautica) per l'aggiornamento ed addestramento; Considerato che, come risulta dal foglio dello stato maggiore della Difesa in data 30 maggio 1994, il richiamo per il 1994 di detti quattordici ufficiali deve intendersi in ragione d'anno, pari a centosessantotto ufficiali in ragione di mese; Ritenuto pertanto, di dover modificare l'art. 1 del citato decreto ministeriale 8 aprile 1994; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 1 del decreto ministeriale in data 8 aprile 1994, citato nelle premesse, e' modificato nel senso che per l'anno 1994 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento: un ufficiale dell'Esercito in ragione d'anno pari a dodici ufficiali in ragione di mese; dodici ufficiali della Marina militare in ragione d'anno pari a centoquarantaquattro ufficiali in ragione di mese; un ufficiale dell'Aeronautica militare in ragione d'anno pari a dodici ufficiali in ragione di mese.