IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli Euganei"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini medesimi; Vista l'istanza presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Veneto; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini "Colli Euganei" formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1993; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citata; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Euganei", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 settembre 1994.