IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Colli Euganei";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983,
con il quale e' stato modificato il disciplinare  di  produzione  dei
vini medesimi;
  Vista  l'istanza presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato,  corredata  dal
parere del comitato vitivinicolo della regione Veneto;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata istanza e la proposta di
modificazione del disciplinare di produzione dei vini "Colli Euganei"
formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 287 del 7 dicembre 1993;
  Viste  le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta
di disciplinare sopra citata;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato   che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta  legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che  i  disciplinari  di
produzione  vengano  approvati  o modificati con decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge  concernente   disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini  "Colli  Euganei",  approvato  con  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   13   agosto  1969,  successivamente
modificato con decreto del Presidente della  Repubblica  25  febbraio
1983,  e'  sostituito  per  intero  con  il testo annesso al presente
decreto che entra in vigore il 1 settembre 1994.