Al   presidente   del    Consiglio
                                  superiore dei lavori pubblici
                                  Ai direttori generali
                                  Ai    provveditorati   alle   opere
                                  pubbliche
                                  Al presidente del  Magistrato  alle
                                  acque
                                  Al presidente del Magistrato per il
                                  Po
                                  All'amministratore straordinario
                                    dell'ANAS
 1. Premessa.
  Tra   le   prime  misure  adottate  dal  Governo  per  il  rilancio
dell'economia, quella relativa alla sospensione dell'efficacia  della
legge  n.  109/1994  e'  finalizzata  alla ripresa delle procedure di
appalto delle opere pubbliche e costituisce un momento  significativo
dell'azione  governativa che e' volta prioritariamente a fronteggiare
l'emergenza occupazione.
  Essa peraltro e' stata adottata sulla base della considerazione che
le norme previgenti,  anche  se  limitate  sotto  diversi  aspetti  e
bisognevoli  di  un  generale  riordino  mediante  l'esercizio  della
potesta' regolamentare, presentano pur sempre -  nell'attuale  mutato
contesto  socio-economico  -  ampi margini e sufficienti garanzie per
un'azione  amministrativa  ispirata   al   principio   costituzionale
dell'efficienza ed imparzialita'.
  E'  infatti  agevole  constatare  che  la  legge quadro non ha solo
introdotto  istituti  nuovi  ma,  sotto  molti   aspetti,   ha   reso
obbligatori  comportamenti amministrativi che la normativa precedente
legittimava come risultato di  scelte  discrezionali,  tra  le  varie
possibili consentite da quella normativa medesima; per altri versi la
stessa  legge  n.  109/1994 ha circoscritto in limiti piu' rigorosi e
formali il ricorso a talune procedure.
  Avendo ben presente  che  la  disposta  sospensione  dell'efficacia
della  legge  quadro  ha  lo scopo dichiarato di assicurare la rapida
apertura dei cantieri e non certo quello di una  disinvolta  gestione
dei  lavori,  ne'  tantomeno  la  negazione  e  la contraddizione dei
principi ispiratori della nuova  legge,  e'  intendimento  di  questo
Ministero,  prescrivere  in  via  di urgenza, per quanto possibile in
sede amministrativa e nel rispetto  della  legalita',  l'adozione  di
procedure  e  scelte  che  siano  il  piu'  possibile conformi a quei
principi.
  Le SS.LL. pertanto vorranno attenersi  alla  presente  direttiva  -
adottata d'intesa con la Ragioneria generale, ai sensi dell'art. 646,
comma  4,  del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - che tiene luogo
di tutte quelle diramate in  precedenza  da  questa  amministrazione,
sulla   materia   trattata   nella   presente,   salvi   i   maggiori
approfondimenti che si rendessero opportuni, anche  a  seguito  delle
richieste e segnalazioni da parte degli uffici interessati.
2. Programmazione.
  Le  proposte di programma devono contemplare opere elencate secondo
un ordine di priorita' per le quali  si  prevede  il  compimento  dei
lavori  nell'arco  di  un  triennio. Ove le disponibilita' annuali di
fondi stanziati  nel  triennio  non  consentissero  il  completamento
dell'opera   nel  triennio  stesso,  in  casi  eccezionali  e  previa
motivazione sulle circostanze che impongono  nell'interesse  generale
la  realizzzazione  dell'opera,  si  potra' procedere mediante lotti,
previo accordo  con  le  amministrazioni  eventualmente  destinatarie
delle opere.
  Nell'ambito   del   programma   dovranno   essere  privilegiati  il
completamento ed il recupero del patrimonio esistente  rispetto  alle
nuove realizzazioni.
  Intervenuta  l'approvazione  del  programma  il progetto di massima
dovra' essere redatto per l'intera  opera,  anche  nei  casi  in  cui
l'esecuzione  della  stessa  sia  finanziata  con le modalita' di cui
sopra e realizzata mediante lotti.
3. Progettazione.
  Sembra   superfluo   richiamare   l'importanza   essenziale   della
progettazione per una corretta gestione dei lavori.
  Anche  su questo punto la normativa precedente alla legge quadro, a
partire dal regolamento 29 maggio 1895 sulla progettazione dei lavori
pubblici, puo'  essere  considerata  uno  strumento  valido  per  una
corretta  formulazione di previsioni progettuali, sia di massima, sia
esecutive, che soddisfino alle esigenze di  una  corretta  esecuzione
delle opere, sotto il profilo tanto tecnico che amministrativo.
  Nella  superficiale  applicazione  e  sostanziale  elusione di tali
norme, e' da individuare la causa prima delle  note  disfunzioni.  La
stessa  legge  quadro  gradua  e modula la progettazione secondo vari
livelli di approfondimento ma, quanto al suo contenuto,  che  enuncia
in  via  di  principio,  rinviando  al  regolamento  la  normativa di
dettaglio, essa sostanzialmente conferma le prescrizioni gia' vigenti
nella materia. Si  tratta  allora  di  curarne  la  piena  osservanza
esigendo  una valida progettazione completa in tutti i suoi elaborati
e la rigorosa valutazione di essa in sede di approvazione.
  Com'e' noto la disciplina  in  vigore  prevede  che,  di  norma,  i
progetti  siano  redatti  dall'amministrazione;  tuttavia  la  stessa
normativa prevede altresi' che, in casi particolari, per  carenza  di
strutture  o  di  mezzi,  ovvero  in presenza di comprovate esigenze,
l'amministrazione possa ricorrere anche a professionisti esterni.
  L'esercizio di tale  facolta'  dovra'  pero'  essere  espressamente
motivato  con  riguardo  all'idoneita' delle strutture tecniche della
singola  amministrazione,   riferita   al   grado   di   specificita'
dell'intervento.
  Particolare  cura  va posta nella scelta del professionista, scelta
che presenta profili assai delicati, per il valore determinante della
prestazione richiesta ai fini della corretta gestione dei lavori.
  Pertanto, in base ai principi di buona amministrazione,  l'incarico
sara'   affidato   previa  un  accurato  accertamento  dell'idoneita'
professionale, valutata con  riferimento  alle  qualita'  complessive
delle   prestazioni   rese  in  precedenza,  specie  a  favore  delle
amministrazioni, evidenziando nel provvedimento di  approvazione  del
disciplinare, i motivi dell'affidamento.
  Per  quanto  riguarda  invece, l'affidamento degli incarichi il cui
valore ecceda la soglia di rilevanza comunitaria, verra' applicata la
direttiva CEE n.  N50/92  secondo  quanto  ribadito  dalla  Corte  di
giustizia e dal Consiglio di Stato.
  Per  la redazione del progetto l'amministrazione fornira' il quadro
esigenziale dell'opera nonche' i parametri economici di massima della
stessa.
  La   progettazione   partendo   dagli   studi   e    documentazioni
eventualmente   in   possesso   dell'amministrazione   dovra'  essere
effettuata in stretta intesa e con periodica  verifica  dei  preposti
dall'amministrazione   che  cureranno,  nel  corso  dell'elaborazione
progettuale il rispetto delle  suddette  esigenze  e  dei  parametri,
nonche' delle obbligazioni di cui al disciplinare stipulato. A questo
fine,  in  caso  di  incarico  affidato  a piu' professionisti, sara'
espressamente   designato   il   progettista,   con    funzioni    di
capo-progetto, a cui l'amministrazione fara' riferimento.
  Eventuali  scostamenti  dalle previsioni del quadro esigenziale che
possano    procurare    costi    maggiori    di    quelli    previsti
dall'amministrazione,   saranno   dal   progettista   tempestivamente
evidenziati. L'amministrazione, ricorrendo  tale  ipotesi,  assumera'
nel  corso  della  progettazione  di  massima le conseguenti motivate
determinazioni.
  I progetti di massima dovranno tener  conto,  ove  necessario,  del
quadro     di     pianificazione    territoriale,    dell'inserimento
nell'ambiente, del rispetto di aree sensibili  per  beni  protetti  o
tutelati,    dell'adeguamento    alla    situazione    geologica   ed
idrogeologica, nonche' della soluzione dei problemi  di  interferenza
con  servizi  esistenti.  Le  relative  ricerche ed indagini potranno
essere  commissionate  dall'amministrazione   o   all'estensore   del
progetto  medesimo  o direttamente ad una ditta specializzata, sempre
comunque di intesa con il progettista.
  I progetti esecutivi dovranno anche essere corredati del  programma
temporale di realizzazione dell'opera e, ove necessario, del piano di
manutenzione dell'opera.
4. Affidamento dei lavori.
  In  via  generale  si  richiama  la  distinzione  tra  procedure di
affidamento aventi ad oggetto lavori d'importo superiore a 5  milioni
di  ECU  -  pari  fino al 31 dicembre 1995 a L. 8.303.975.000 - per i
quali si rimanda alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 19
dicembre 1991, n.  406, e quelle relative a lavori pubblici d'importo
inferiore alla soglia comunitaria.
4.1. Trattativa privata.
  Va sottolineato in primo  luogo,  che  l'ordinamento  considera  la
trattativa privata come assolutamente eccezionale rispetto agli altri
sistemi  di  scelta  del contraente, cosi' come stabilito nell'art. 9
del decreto legislativo n. 406/1991, e nell'art. 6 del regio  decreto
n. 2240/1923.
  La   relativa   procedura   richiede  percio'  particolari  cautele
applicative volte ad accertare in concreto la sussistenza  di  quelle
circostanze   che  ne  legittimano  l'uso  e  che  essenzialmente  si
concretizzano nell'impossibilita' o nella  grave  difficolta'  di  un
ricorso  alle  ordinarie e formali procedure concorsuali; la gestione
dei lavori, per il  caso  di  urgenza,  dovra'  poi  essere  condotta
secondo   modalita'   coerenti   con   il  ricorrere  delle  suddette
circostanze  poste  a   giustificazione   dell'affidamento   mediante
trattativa privata.
  Sebbene l'istituto sia compiutamente disciplinato secondo norme che
non  danno adito ad alcun dubbio interpretativo, puo' tuttavia essere
utile richiamarne qui i profili essenziali, per quanto  attiene  agli
appalti di diritto interno.
  Le  disposizioni  generali  contenute  nell'art.  6  della legge di
contabilita' di Stato (regio decreto n. 2440/1923) e nell'art. 41 del
relativo regolamento (regio decreto n. 827/1924) indicano, come sopra
accennato, i casi tassativi in cui e' consentito il  ricorso  a  tale
procedura.
  Rientrano  inoltre,  in  tale  ambito,  le  fattispecie relative ai
lavori di riparazione o ripristino di opere esistenti danneggiate  da
eventi  calamitosi,  qualora  l'eccezionale urgenza sia incompatibile
con le procedure di gara.
  Qualora  non  sussistano  le  condizioni   previste   dalle   norme
soprarichimate,  l'amministrazione  aggiudicatrice  dovra'  procedere
all'affidamento  dei  lavori  mediante   le   procedure   concorsuali
ordinarie.
  L'affidamento  a  trattativa  privata  e'  comunque  subordinato al
possesso da parte del contraente dei requisiti di cui all'art. 5  del
decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  55/1991
(regolamento per il "bando tipo").
  Per l'affidamento a trattativa privata di lavori relativi  a  lotti
successivi  di progetti generali esecutivi e parzialmente finanziati,
ai sensi del precedente punto 2, il ricorso all'art. 12  della  legge
n.   1/1978,   e'   consentito   solo   a  condizione  che  il  lotto
immediatamente  precedente   sia   stato   affidato   con   procedure
concorsuali   i   cui   bandi  abbiano  previsto  tale  possibilita'.
L'affidamento del lotto successivo potra' inoltre  avvenire  soltanto
entro  il  limite  complessivo  del  doppio  dell'importo iniziale di
assegnazione e sempre che non sia trascorso un triennio dalla data di
aggiudicazione di quest'ultimo.
  Non  ricorrendo  le  suddette  circostanze,  si  fara'  luogo  alle
ordinarie procedure.
  Nel  sottolineare  le  dirette  e puntuali responsabilita' previste
dalla  vigente  normativa  (decreto  legislativo  n.   29/1993   come
modificato  dal  decreto  legislativo  n. 470/1993) nella gestione di
propria competenza,  ed  in  relazione  ai  principi  di  trasparenza
dell'azione  amministrativa  di cui alla legge n. 241/1990, le SS.LL.
sono invitate a comunicare tempestivamente a questo  Ministero,  ogni
affidamento  di opere di importo superiore a 500 milioni per il quale
abbiano fatto  ricorso  al  sistema  della  trattativa  privata,  con
l'indicazione delle relative motivazioni.
  Analoga  comunicazione  dovra'  essere  effettuata  in relazione ai
provvedimenti di approvazione delle varianti in corso d'opera, quando
l'importo suppletivo  superi  il  20%  dedell'importo  originario  di
affidamento. Tali varianti suppletive saranno comunque approvate solo
se  strettamente  finalizzate  al  completamento  dell'intervento  in
corso.
4.2. Procedure concorsuali. Pubblico incanto-licitazione
  privata - appalto concorso.
  All'affidamento mediante le procedure concorsuali si procedera' nei
casi e con le modalita' previste dalle norme in vigore per i  diversi
sistemi di gara.
  In  via  generale,  per  gli appalti di importo superiore ai cinque
milioni di ECU, disponendo di progetti esecutivi che  individuino  in
ogni  suo  elemento  l'opera  da  eseguire,  l'aggiudicazione  verra'
effettuata, sia nel  caso  di  procedure  aperte  che  in  quello  di
procedure  ristrette,  secondo  il  criterio  del  prezzo piu' basso,
determinato mediante offerte a prezzi unitari, ai sensi  dell'art.  5
della legge 2 febbraio 1973, n. 14.
  Il ricorso al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
(art.  29,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  n.  406/1991) e'
consentito solo nel caso in  cui  si  debba  ritenere  indispensabile
l'apporto   progettuale   dei  concorrenti.  Nel  capitolato  d'oneri
dovranno  essere  fissati  i   requisiti   progettuali   minimi   con
particolare   riguardo   agli   aspetti   finanziari.   La   relativa
determinazione deve essere motivata e comunicata.
  Si raccomanda che i parametri di riferimento per  la  progettazione
esecutiva  o  per  le varianti attinenti ai miglioramenti qualitativi
siano formulati con schede da allegare al bando  di  gara.  In  dette
schede saranno evidenziati i valori numerici da attribuire ai singoli
elementi  posti  a  base  della progettazione e delle stesse varianti
migliorative.
  Si  ritiene  opportuno  fissare  in  via  astratta  e  generale  la
percentuale del 60% da attribuire al prezzo dell'opera e del 40% agli
altri elementi di valutazione globalmente intesi.
  Come   noto   l'ordinamento   contrasta  l'offerta  anomala,  nella
preoccupazione delle difficolta' che verranno incontrate  nella  fase
esecutiva,  sotto  il  profilo della corretta e tempestiva esecuzione
dell'opera pubblica. A tal fine, ai sensi dell'art. 5, commi 8  e  9,
del  decreto-legge  n.  559 del 30 settembre 1994, l'amministrazione,
una volta individuata la  media  aritmetica  delle  sole  offerte  di
ribasso ammesse, e maggiorata della media del 20% procedera', per gli
appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, alla esclusione
delle offerte che superino la percentuale sopra calcolata, sempre che
il  numero  delle  offerte  ammesse  sia  superiore  a 15 e che delle
procedure di esclusione si sia data notizia nel  bando  o  avviso  di
gara.
  Per   gli   appalti   di  importo  pari  o  superiore  alla  soglia
comunitaria, le offerte dovranno essere corredate, al  momento  della
loro  presentazione,  da  giustificazioni  delle  voci di prezzo piu'
significative  che  complessivamente  rappresentino  almeno  il   75%
dell'importo  posto a base di gara. L'amministrazione dovra' valutare
la presunta anomalia di tutte le offerte che superino la  percentuale
come  sopra calcolata, considerando esclusivamente le giustificazioni
fondate sull'economicita' del procedimento  di  costruzione  o  delle
soluzioni  tecniche adottate, ovvero sulle condizioni particolarmente
favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione,  comunque,  delle
giustificazioni  relative a tutti quegli elementi i cui valori minimi
siano  stabiliti  da  disposizioni   legislative,   regolamentari   o
amministrative,   ovvero  i  cui  valori  siano  rilevabili  da  dati
ufficiali.
  Si raccomanda pertanto alle SS.LL., di procedere  ad  una  puntuale
verifica, entro e non oltre venti giorni dall'esperimento della gara,
della  composizione delle offerte e dei singoli prezzi unitari, anche
in relazione alle rispettive quantita' richieste, provvedendo a  dare
tempestiva  comunicazione  del  rigetto delle offerte non considerate
valide, sulla base delle  procedure  di  cui  all'art.  29  c.s.  del
decreto-legislativo n. 406/1991.
  Qualora  si  intenda  utilizzare  il criterio previsto dall'art. 1,
lettera a), della legge n. 14/1973, si raccomanda,  per  l'autotutela
della pubblica amministrazione, un'attenta valutazione del potenziale
pericolo di ribassi temerari.
  Qualora  si  ricorra  agli altri criteri previsti dall'art. 1 della
legge soprarichiamata, le SS.LL. sono  invitate  a  darne  tempestiva
comunicazione  a  questa  amministrazione,  con  l'indicazione  delle
motivazioni che hanno indotto a tale scelta.
4.3. Lavori in economia.
  Nel caso in cui si debba procedere  all'affidamento  di  lavori  in
economia,  nelle  ipotesi  previste  e  definite  dagli articoli 66 e
seguenti  del  regolamento  (regio-decreto  n.  350/1895),  si  fara'
ricorso  alle  procedure  disciplinate dai vigenti regolamenti e, per
fattispecie non previste, in presenza  di  condizioni  d'urgenza,  al
sistema  del  cottimo  fiduciario.  Tale  fattispecie  di  urgenza va
intesa, in conformita' alle osservazioni formulate  dalla  Corte  dei
conti  con le decisioni n. 35 e n. 39 del 1992, in senso strettamente
tecnico; sono inoltre da ritenere imcompatibili  con  l'istituto  del
cottimo  fiduciario  gli  interventi che richiedano una progettazione
complessa e tempi di realizzazione non  brevi,  ai  quali  meglio  si
adattano altri sistemi di affidamento.
  Qualora  ricorrano  le  condizioni  previste  dal  regio decreto n.
350/1895, si  procedera'  all'affidamento  col  sistema  del  cottimo
fiduciario per lavori d'importo compreso tra 50 e 500 milioni, previa
pubblicazione  dell'avviso  di  gara  nell'albo  del provveditorato e
nell'albo pretorio del comune del luogo nel quale dovranno  svolgersi
i lavori, per un periodo di tempo non inferiore a dieci giorni.
  Per  gli  interventi  di  importo inferiore a 50 milioni di lire si
potra' fare ricorso alla lettera di impegno.
  Anche  in  relazione  a  tali  forme  di  affidamento  si  richiama
l'esigenza  che  i  relativi  lavori  siano gestiti secondo modalita'
coerenti con le condizioni previste dall'art. 69 del regio decreto n.
350/1895.
5. Opere segretate o da eseguire con particolari misure di sicurezza.
  Com'e' noto le norme  sui  lavori  pubblici  riservano  alle  opere
suddette,  una  particolare  disciplina  derogativa,  a  tutela degli
essenziali interessi nazionali che esse tendono a soddisfare.
  Tali lavori possono essere  infatti  affidati  solo  a  determinati
esecutori  in possesso di particolare idoneita', in deroga alle norme
che prescrivono le formali e pubbliche procedure concorsuali.
  Tuttavia, in attesa di una normativa di maggiore dettaglio, occorre
contemperare il rispetto delle essenziali regole di riservatezza  che
escludono  la  gara  pubblica, con l'interesse generale alla maggiore
possibile economicita' dell'intervento, di norma attuato mediante  il
piu' ampio ricorso al mercato.
  E'   opportuno   pertanto  che  la  trattativa  volta  alla  scelta
dell'impresa appaltatrice dei lavori in argomento  sia  preceduta  da
una  gara  informale  condotta,  ove  possibile,  tra  almeno  cinque
imprese, tutte ovviamente in possesso  di  adeguata  abilitazione  di
sicurezza.
6. Concessioni.
  La  sospensione  dell'efficacia della legge n. 109/1994 non puo' in
alcun modo consentire l'esecuzione di nuove  opere  mediante  ricorso
alla  cosiddetta  "concessione  di  committenza"  che, in passato, ha
comportato l'affidamento a soggetti privati di funzioni  e  attivita'
proprie delle amministrazioni esecutrici.
  Questo  sistema  di  esecuzione  dei lavori rimane pertanto escluso
poiche' la mancanza di una sua compiuta disciplina, specie per quanto
riguarda la scelta del contraente,  potrebbe  condurre  a  violazioni
della  normativa  comunitaria  e  del  principio  di  imparzialita' e
trasparenza dell'azioni amministrativa.
  Si sottolinea  che  non  puo'  essere  considerata  concessione  di
committenza,   ai   sensi   del   presente   paragrafo,  il  rapporto
interorganico di delega di funzioni tra pubbliche amministrazioni, in
qualunque forma convenzionale fosse realizzata.    7.  Documentazione
amministrativa.
  Al fine di semplificare l'esperimento di gara nell'accertamento del
possesso  delle  condizioni  di  accesso,  si  ricorda che le imprese
possono produrre dichiarazioni sostitutive  delle  certificazioni  di
rito,  ai  sensi  della  legge  n.  15  del  1968. Tali dichiarazioni
dovranno essere rese con sottoscrizione del dichiarante,  autenticata
dal  notaio  o  altro  pubblico  ufficiale  con  le  modalita' di cui
all'art. 20 della citata legge n. 15. Come  noto  tali  dichiarazioni
sono  esposte  alle conseguenze penali previste dallo stesso art. 20,
in caso di contenuto non corrispondente  a  veridicita',  ovvero  nel
caso di omissioni colpose del dichiarante.
  Qualora  tale  dichiarazione  assuma  la  forma  di  "dichiarazione
giurata",  seconda  le  norme  che  all'epoca  ammisero  tale   forma
probatoria,  si ritiene che la dizione non possa intendersi nel senso
di un richiamo a forme sacramentali di giuramento, peraltro  non  piu
in  vigore  nemmeno in sede giudiziaria, ma che sia equiparabile alla
dichiarazione sopra indicata, in quanto e' essenziale, ai fini  della
valenza  giuridica  esterna  della dichiarazione stessa, che essa sia
ricevuta e  sottoscritta  da  un  pubblico  ufficiale  il  quale  nel
riceverla  ammonisce  il  dichiarante delle conseguenze penali cui e'
esposto in caso di dichiarazione non veritiera.
8. Disciplina intertemporale.
  Considerato quanto detto in premessa, le gare che risultano indette
alla data del  1  giugno  1994,  sulla  base  di  progetti  aventi  i
requisiti  prescritti  dalla  legge n. 109/1994, saranno regolarmente
concluse.
  Se infatti, per effetto  del  decreto-legge  n.  331/1994,  non  e'
necessario  procedere a nuove prescrizioni progettuali che consentano
la remunerazione  "a  corpo",  nemmeno  e'  necessario  rinnovare  il
procedimento,  per  motivi  di legittimita', per appaltare "a misura"
una gara che sia stata gia' indetta con prezzo "a corpo". Infatti  la
determinazione  del  prezzo  "a  corpo"  e' una tradizionale forma di
determinazione del corrispettivo, gia' prevista dall'art.  326  della
legge fondamentale sui lavori pubblici.
  D'altra  parte  il fondamento stesso del decreto-legge n. 331/1994,
vale a dire l'esigenza di assicurare il  pronto  avvio  delle  opere,
nonche'    elementari    principi    di    economicita'   dell'azione
amministrativa,  impongono  in  via  generale,   sotto   il   profilo
dell'opportunita',  la conservazione degli atti compiuti, compatibili
con la normativa in vigore.
  Pertanto, le procedure di  affidamento  avviate  sulla  base  delle
norme  recate  dalla  legga  n.  109/1994  ma non ancora concluse con
l'aggiudicazione alla data  del  1  giugno  1994,  possono  ritenersi
comunque  salve  relativamente  all'attivita'  gia' posta in essere e
che,  in  relazione  al  regime  ora reintrodotto, e' assistita dalla
sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge.
  Tuttavia, ove la  disciplina  reintrodotta  sia  in  contrasto  con
specifiche  previsioni  contenute nei bandi o nelle lettere di invito
(come ad  esempio  per  quanto  attiene  l'ammontare  delle  garanzie
finanziarie   richieste,   ovvero   la   disciplina   del  subappalto
richiamata)  detti  atti  andranno  conseguentemente  modificati  con
riapertura dei termini.
  Si  confida  nella puntuale osservanza dei criteri sopra indicati e
nello spirito di servizio delle SS.LL.  per  una  rapida  definizione
delle  procedure  gia'  avviate  ed il pronto inizio dei lavori, come
risultato  di  un'azione  amministrativa  efficace,  trasparente   ed
efficiente.
                                                  Il Ministro: RADICE
 Registrata alla Corte dei conti il 21 ottobre 1994
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 389