IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il  proprio  decreto  in data 11 marzo 1993, registrato alla
Corte dei conti il 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art.
1  del  decreto-legge  31  maggio  1991,  n.  164,  convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e' stato disposto
lo scioglimento del consiglio comunale di Bagheria (Palermo)  per  la
durata  di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria
per la provvisoria gestione dell'ente;
  Constatato  che  non  risulta   esaurita   l'azione   di   recupero
finalizzata  a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di
tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;
  Ritenuto che le esigenze della collettivita'  locale  e  la  tutela
degli  interessi  primari  richiedono  un  ulteriore intervento dello
Stato, che assicuri il  ripristino  dei  principi  democratici  e  di
legalita'   e   restituisca   efficienza   e  trasparenza  all'azione
amministrativa dell'ente;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  20  dicembre  1993,  n.  529,
convertito,  senza  modificazioni,  dalla  legge 11 febbraio 1994, n.
108;
  Vista la proposta del Ministro dell'interno, la  cui  relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre  1994,  alla  quale  e'  stato  debitamente
invitato il presidente della regione siciliana;
                              Decreta:
  La  durata  dello  scioglimento  del consiglio comunale di Bagheria
(Palermo), fissata in diciotto mesi, e' prorogata per il  periodo  di
sei mesi.
   Dato a Roma, addi' 29 settembre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  MARONI, Ministro dell'interno
 Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 219