AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, commi 2, 3, 4 e 5) il cui testo e' riportato in appendice. In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994, si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato dei prospetti allegati e delle relative note. Art. 1. Contributi in favore di enti locali 1. Per l'anno 1994 e' autorizzata, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 75.000 milioni. Detto importo e' distribuito alle regioni, per il successivo riparto tra le comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la meta' sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani. 2. A partire dall'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' maggiorato di lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo e' distribuito secondo le modalita' previste dal secondo periodo della lettera b) e dal terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. A decorrere dall'anno'1995 il suddetto importo puo' essere integrato, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento che dovessero essere ulteriormente attivate rispetto a quelle gia' definite. 3. Per l'anno 1994, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 125.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 50.000 milioni a favore del comune di Palermo. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti gia' attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1994; il Ministro dell'interno trasmettera' copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti. 4. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalita' di cui al precedente comma, le eventuali disponibilita' non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. L'ammontare dei trasferimenti spettanti agli enti locali della regione Valle d'Aosta ai sensi del presente articolo ed effettuati nei confronti della regione stessa, sono assoggettati alla disciplina del comma 6 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. PROSPETTI DI CUI ALL'ART. 6 (Omissis) APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, della legge di conversione: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 febbraio 1994, n. 131, ad esclusione di quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno 1994, n. 410. 3. Il termine relativo all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dal comma 2 dell'articolo 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' prorogato al 28 febbraio 1995. 4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi fino al 31 dicembre 1995. 5. Al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini ivi previsti; le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione".