AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  fine
di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   La  legge  di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art.
1, commi 2, 3, 4 e 5) il cui testo e' riportato in appendice.
   In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del  22  novembre
1994,   si   procedera'   alla  ripubblicazione  del  presente  testo
coordinato, corredato dei prospetti allegati e delle relative note.
                               Art. 1.
                 Contributi in favore di enti locali
  1. Per l'anno 1994 e' autorizzata, per le  finalita'  di  cui  alla
legge  23  marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di
lire 75.000 milioni. Detto importo e' distribuito alle  regioni,  per
il  successivo  riparto  tra le comunita' montane, per la meta' sulla
base della popolazione residente in territorio montano e per la meta'
sulla  base  della  superficie  dei  territori  classificati  montani
secondo  i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti
dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani.
  2. A  partire  dall'anno  1994  il  fondo  per  lo  sviluppo  degli
investimenti  delle  amministrazioni  provinciali, dei comuni e delle
comunita' montane di cui alla lettera c), comma 1,  dell'articolo  28
del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, e' maggiorato di
lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento
previste dall'articolo 25 del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.  144.
Detto importo  e'  distribuito  secondo  le  modalita'  previste  dal
secondo periodo della lettera b) e dal terzo periodo della lettera c)
del  comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,  n.  68.  A
decorrere  dall'anno'1995  il suddetto importo puo' essere integrato,
con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera  d),  della
legge   5  agosto  1978,  n.    468,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,   in   considerazione   delle  eventuali  procedure  di
risanamento che dovessero essere ulteriormente  attivate  rispetto  a
quelle gia' definite.
  3. Per l'anno 1994, per la prosecuzione degli interventi statali di
cui  al  comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236,  e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  lire 125.000 milioni a
favore del comune e della provincia di Napoli e lire 50.000 milioni a
favore del comune di Palermo. Le regioni Campania  e  Sicilia,  sulla
base  dei  progetti  gia'  attuati  e  presentati rispettivamente dal
comune e dalla provincia di Napoli e  dal  comune  di  Palermo,  sono
tenute  a  trasmettere  al  Ministro dell'interno una relazione sulle
opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nonche',  prima del
trasferimento delle somme,  sugli  specifici  programmi  che  saranno
intrapresi  per  l'anno  1994;  il Ministro dell'interno trasmettera'
copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.
  4. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo  sono
autorizzati  ad  utilizzare,  per  le  finalita' di cui al precedente
comma, le  eventuali  disponibilita'  non  utilizzate  derivanti  dai
contributi  statali  di  cui  al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618,
e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9
aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
  5. L'ammontare dei trasferimenti spettanti agli enti  locali  della
regione  Valle  d'Aosta  ai sensi del presente articolo ed effettuati
nei confronti della regione stessa, sono assoggettati alla disciplina
del comma 6 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
                     PROSPETTI DI CUI ALL'ART. 6
                              (Omissis)
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2, 3,  4  e  5,
          della legge di conversione:
             "2.  Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
          e sono fatti salvi gli effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
          giuridici  sorti  sulla  base dei decreti-legge 24 febbraio
          1994,  n.  131,   ad   esclusione   di   quelli   derivanti
          dall'applicazione      delle     disposizioni     contenute
          nell'articolo 6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno  1994,
          n. 410.
             3.  Il  termine  relativo  all'emanazione  di uno o piu'
          decreti legislativi diretti  al  riordino  dell'ordinamento
          finanziario  e  contabile  degli  enti  locali previsti dal
          comma 2 dell'articolo 4, della legge 23  ottobre  1992,  n.
          421, e' prorogato al 28 febbraio 1995.
             4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito  dei  decreti
          emanati ai sensi dell'art. 4 della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi
          stabiliti,  potranno essere emanate, con uno o piu' decreti
          legislativi fino al 31 dicembre 1995.
             5. Al fine dell'espressione del parere  da  parte  delle
          commissioni  di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23
          ottobre 1992, n. 421, il Governo trasmette alla Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi dei
          decreti  legislativi  indicati  ai commi 3 e 4 del presente
          articolo  entro  il  sessantesimo  giorno  antecedente   la
          scadenza  dei  termini  ivi  previsti;  le  commissioni  si
          esprimono   entro   quindici   giorni   dalla    data    di
          trasmissione".