AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  30  dicembre  1993,  n.
550,  28  febbraio  1994, n. 136, 29 aprile 1994, n. 258, e 30 giugno
1994, n. 422". I DD.LL. sopracitati, recanti,  i  primi  tre,  misure
urgenti  per  contrastare  la criminalita' organizzata nel territorio
della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli,
nonche' per il controllo  dei  valichi  di  frontiera  nella  regione
Friuli-Venezia  Giulia, e, l'ultimo, disposizioni pressoche' analoghe
al  presente  decreto,  non  sono  stati  convertiti  in  legge   per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale  -  n. 49 del 1 marzo 1994, n. 99 del 30 aprile 1994, n. 151
del 30 giugno 1994 e n. 203 del 31 agosto 1994).
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni previste  dall'articolo  1  e  dall'articolo  3,
comma  1,  del  decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386,  continuano  ad
applicarsi  nelle  province  della  Sicilia a decorrere dal 1 gennaio
1994.
  2.  A  decorrere  dalla  stessa  data  le  disposizioni  citate  si
applicano,  con  l'osservanza  delle  modalita'  ivi stabilite, nelle
province della Calabria, nei territori del comune e  della  provincia
di  Napoli  per  la  tutela  di  specifici  obiettivi  di  lotta alla
criminalita'  organizzata,  nonche'  nelle  province  della   regione
Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.
 
           Riferimenti normativi:
             -   Il  D.L.  n.  349/1992  reca:  "Misure  urgenti  per
          contrastare la criminalita'  organizzata  in  Sicilia".  Si
          trascrive il testo del relativo art. 1, nonche' del comma 1
          del relativo art. 3:
             "Art.  1.  - 1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni
          vigenti, i prefetti delle province  siciliane,  nell'ambito
          di  operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di
          prevenzione di delitti di  criminalita'  organizzata,  sono
          autorizzati   ad  avvalersi  di  contingenti  di  personale
          militare delle Forze  armate,  posti  a  loro  disposizione
          dalle  competenti autorita' militari ai sensi dell'art.  13
          della legge 1 aprile 1981, n. 121, e dell'art. 19 del testo
          unico della legge comunale  e  provinciale,  approvato  con
          regio   decreto   3   marzo  1934,  n.  383,  e  successive
          modificazioni, nonche' delle norme di esecuzione vigenti.
             2. Nel corso delle  operazioni  di  cui  al  comma  1  i
          militari  delle  Forze  armate  agiscono con le funzioni di
          agenti di pubblica sicurezza. Essi possono  procedere  alla
          identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di
          persone  e  mezzi  di  trasporto  a norma dell'art. 4 della
          legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire  o
          impedire  comportamenti  che  possono  mettere  in pericolo
          l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi o  delle
          infrastrutture  vigilati,  con esclusione delle funzioni di
          polizia giudiziaria.
             3.  Ai  fini  di  identificazione,  per  completare  gli
          accertamenti,  per  procedere  a  tutti gli atti di polizia
          giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui
          al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso
          i piu' vicini uffici o comandi della  Polizia  di  Stato  o
          dell'Arma   dei   carabinieri,  consegnando  le  armi,  gli
          esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti.  Nei
          confronti   delle  persone  accompagnate  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale.
             4. In conformita' a quanto previsto  dalle  disposizioni
          di  cui  all'art. 352 del codice di procedura penale, delle
          operazioni di perquisizione e' data notizia, senza  ritardo
          e  comunque  entro  48 ore, al procuratore della Repubblica
          presso il tribunale del luogo in  cui  le  operazioni  sono
          effettuate,  il  quale,  se  ne ricorrono i presupposti, le
          convalida entro le successive 48 ore".
             "Art. 3, comma 1. - 1. Agli ufficiali,  sottufficiali  e
          militari   di   truppa  delle  Forze  armate  compresi  nei
          contingenti  di  cui  all'articolo  1  e'  attribuita   una
          indennita'  onnicomprensiva,  determinata  con  decreto del
          Ministro  del  tesoro,   di   concerto   con   i   Ministri
          dell'interno  e  della difesa, nei limiti previsti al comma
          2.   Per gli ufficiali, i sottufficiali  e  i  militari  di
          truppa  in ferma di leva prolungata, la predetta indennita'
          onnicomprensiva, aggiuntiva al  trattamento  stipendiale  o
          alla  paga  giornaliera,  non  puo' superare il trattamento
          economico accessorio previsto per il personale delle  forze
          di  polizia.  Per  i  militari  di  truppa in ferma di leva
          obbligatoria,  tale  indennita',   aggiuntiva   alla   paga
          giornaliera,  e' fissata in L. 750.000 mensili, in rapporto
          al periodo  d'impiego.  I  predetti  trattamenti  economici
          hanno  decorrenza  ed  effetto  dalla data di pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto".
             Con  riguardo  alle disposizioni richiamate nel suesteso
          art. 1 si precisa quanto segue:
              La  legge  n.   121/1981   reca:   "Nuovo   ordinamento
          dell'Amministrazione    della   pubblica   sicurezza".   Si
          trascrive il  testo  dell'art.  13  di  detta  legge,  come
          modificato  dall'art.  12  del D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203:
             "Art.   13   (Prefetto).-   Il   prefetto  e'  autorita'
          provinciale di pubblica sicurezza.
             Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e
          della sicurezza pubblica  nella  provincia  e  sovraintende
          all'attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura
          unita'  di  indirizzo  e  coordinamento dei compiti e delle
          attivita' degli ufficiali ed agenti di  pubblica  sicurezza
          nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.
             A  tali  fini  il  prefetto  deve essere tempestivamente
          informato  dal  questore  e  dai   comandanti   provinciali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  della Guardia di finanza su
          quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
          pubblica nella provincia.
             Il prefetto dispone della forza pubblica e  delle  altre
          forze  eventualmente  poste a sua disposizione in base alle
          leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
             Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni
          sull'attivita' delle forze di  polizia  in  riferimento  ai
          compiti di cui al presente articolo.
             Il  prefetto  tiene  informato il commissario di Governo
          nella regione sui provvedimenti che  adotta  nell'esercizio
          dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge".
              L'art.  19  del  testo  unico  della  legge  comunale e
          provinciale,  approvato  con   R.D.   n.   383/1934,   come
          sostituito  dalla  legge  8  marzo  1949,  n. 277, e' cosi'
          formulato:
             "Art. 19. - Il prefetto rappresenta il potere  esecutivo
          nella provincia.
             Esercita  le  attribuzioni a lui demandate dalle leggi e
          dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento  di
          attribuzioni  tra  l'autorita' amministrativa e l'autorita'
          giudiziaria.
             Vigila   sull'andamento   di    tutte    le    pubbliche
          amministrazioni  e adotta, in caso di urgente necessita', i
          provvedimenti indispensabili  nel  pubblico  interesse  nei
          diversi rami di servizio.
             Ordina   le   indagini  necessarie  nei  riguardi  delle
          amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.
             Invia  appositi  commissari  presso  le  amministrazioni
          degli   enti   locali  territoriali  e  istituzionali,  per
          compiere in caso di ritardo o di omissione da  parte  degli
          organi  ordinari,  previamente e tempestivamente invitati a
          provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle,  per
          il  periodo  di  tempo strettamente necessario, qualora non
          possano, per qualsiasi ragione, funzionare.
             Tutela  l'ordine  pubblico  e  sovrintende alla pubblica
          sicurezza, dispone della forza pubblica e  puo'  richiedere
          l'impiego di altre forze armate.
             Presiede   gli   organi   consultivi,   di  controllo  e
          giurisdizionali sedenti presso la prefettura".
              La legge  n.  152/1975  reca:  "Disposizioni  a  tutela
          dell'ordine  pubblico".  Si trascrive il testo del relativo
          art. 4:
             "Art. 4. -  In  casi  eccezionali  di  necessita'  e  di
          urgenza,  che  non  consentono  un tempestivo provvedimento
          dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed  agenti  della
          polizia  giudiziaria  e  della  forza pubblica nel corso di
          operazioni  di  polizia  possono   procedere,   oltre   che
          all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto,
          al  solo  fine  di  accertare l'eventuale possesso di armi,
          esplosivi e strumenti di  effrazione,  di  persone  il  cui
          atteggiamento  o la cui presenza, in relazione a specifiche
          e concrete circostanze di luogo e  di  tempo  non  appaiono
          giustificabili.
             Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione
          puo'  estendersi  per  le  medesime  finalita'  al mezzo di
          trasporto utilizzato dalle persone suindicate per  giungere
          sul posto.
             Delle  perquisizioni  previste nei commi precedenti deve
          essere  redatto  verbale,  su  apposito  modulo,   che   va
          trasmesso   entro  quarantotto  ore  al  procuratore  della
          Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato
          all'interessato".
              Si trascrive il testo degli  articoli  349  e  352  del
          codice di procedura penale:
             "Art.   349   (Identificazione  della  persona  nei  cui
          confronti vengono svolte le indagini e di altre persone). -
          1. La  polizia  giudiziaria  procede  alla  identificazione
          della  persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
          e  delle  persone  in  grado  di  riferire  su  circostanze
          rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
             2.  Alla identificazione della persona nei cui confronti
          vengono svolte le indagini puo' procedersi anche eseguendo,
          ove  occorra,   rilievi   dattiloscopici,   fotografici   e
          antropometrici nonche' altri accertamenti.
             3.  Quando  procede  alla  identificazione,  la  polizia
          giudiziaria invita la persona  nei  cui  confronti  vengono
          svolte  le  indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio
          per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre
          le disposizioni dell'art. 66.
             4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1  rifiuta
          di   farsi   identificare  ovvero  fornisce  generalita'  o
          documenti  di  identificazione  in   relazione   ai   quali
          sussistono  sufficienti elementi per ritenerne la falsita',
          la polizia giudiziaria la accompagna nei  propri  uffici  e
          ivi  la  trattiene per il tempo strettamente necessario per
          la identificazione e comunque non oltre le dodici ore.
             5.  Dell'accompagnamento  e  dell'ora  in  cui questo e'
          stato  compiuto  e'  data  immediata  notizia  al  pubblico
          ministero  il  quale,  se  ritiene  che  non  ricorrono  le
          condizioni previste dal comma 4, ordina il  rilascio  della
          persona accompagnata.
             6.  Al  pubblico  ministero e' data altresi' notizia del
          rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui  esso
          e' avvenuto".
             "Art.  352  (Perquisizioni).  -  1.  Nella flagranza del
          reato o nel caso di  evasione,  gli  ufficiali  di  polizia
          giudiziaria  procedono  a  perquisizione personale o locale
          quando hanno fondato motivo di ritenere che  sulla  persona
          si  trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che
          possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o
          tracce si trovino in un determinato  luogo  o  che  ivi  si
          trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.
             2.   Quando   si   deve  procedere  alla  esecuzione  di
          un'ordinanza che dispone la  custodia  cautelare  o  di  un
          ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona
          imputata   o   condannata  per  uno  dei  delitti  previsti
          dall'art. 380 ovvero al fermo di una persona  indiziata  di
          delitto,  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  possono
          altresi' procedere a perquisizione personale  o  locale  se
          ricorrono  i  presupposti indicati nel comma 1 e sussistono
          particolari  motivi  di  urgenza  che  non  consentono   la
          emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
             3.  La  perquisizione  domiciliare  puo' essere eseguita
          anche fuori dei limiti temporali dell'art.  251  quando  il
          ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
             4.  La  polizia  giudiziaria  trasmette senza ritardo, e
          comunque  non  oltre  le  quarantotto  ore,   al   pubblico
          ministero del luogo dove la perquisizione e' stata eseguita
          il   verbale   delle  operazioni  compiute.    Il  pubblico
          ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto
          ore successive, convalida la perquisizione".