AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 427". Il D.L. n. 427/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 1994). Art. 1. 1. Gli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106, con esclusione del collegio dei revisori, cessano dalle loro funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro sei mesi dalla medesima data, il Ministro per il commercio con l'estero presenta al Parlamento una relazione con le proposte sulla riorganizzazione dell'Istituto, riferite anche al complesso delle altre istituzioni preposte all'internazionalizzazione dell'economia. 2. A decorrere dalla stessa data la gestione dell'Istituto e' affidata ad un ufficio commissariale composto da un amministratore straordinario, che si avvale di due direttori esecutivi e di un comitato consultivo composto da undici membri, compreso il presidente.
Riferimenti normativi: - Il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 106/1989 (Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero) prevede che: "Sono organi dell'Istituto: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori e il direttore generale. Il presidente, scelto tra persone di comprovata competenza, ha la rappresentanza dell'Istituto, sovrintende al suo andamento generale, presiede e convoca il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo".