AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10,  comma  3,  del  medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 427".
Il D.L. n. 427/1994, di  contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  203 del 31 agosto 1994).
 
                               Art. 1.
 
  1.  Gli  organi  di  amministrazione dell'Istituto nazionale per il
commercio estero, di cui all'articolo 2,  comma  2,  della  legge  18
marzo 1989, n. 106, con esclusione del collegio dei revisori, cessano
dalle  loro  funzioni  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto. Entro sei mesi dalla  medesima  data,  il  Ministro  per  il
commercio  con  l'estero  presenta al Parlamento una relazione con le
proposte sulla  riorganizzazione  dell'Istituto,  riferite  anche  al
complesso delle altre istituzioni preposte all'internazionalizzazione
dell'economia.
  2.  A  decorrere  dalla  stessa  data  la gestione dell'Istituto e'
affidata ad un ufficio commissariale composto  da  un  amministratore
straordinario,  che  si  avvale  di  due  direttori esecutivi e di un
comitato  consultivo  composto  da   undici   membri,   compreso   il
presidente.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  comma  2  dell'art.  2  della  legge  n. 106/1989
          (Riordinamento dell'Istituto  nazionale  per  il  commercio
          estero)   prevede   che:  "Sono  organi  dell'Istituto:  il
          presidente, il consiglio di  amministrazione,  il  comitato
          esecutivo,   il   collegio  dei  revisori  e  il  direttore
          generale. Il presidente, scelto tra persone  di  comprovata
          competenza, ha la rappresentanza dell'Istituto, sovrintende
          al  suo andamento generale, presiede e convoca il consiglio
          di amministrazione e il comitato esecutivo".