IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la  domanda  di  riconoscimento  di Angelika Gabriele Haucke
presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento;
  Rilevato   che   l'interessata   e'   in  possesso  del  titolo  di
Rechtsanwalt conseguito in Germania;
  Rilevato che l'interessata ha documentato di  avere  esercitato  la
professione  di procuratore (o professione corrispondente) per almeno
sei  anni  o  di  avere  superato  un  esame  per   la   abilitazione
all'esercizio  della  professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
  Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6,  del  citato  decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il  titolo  di  Angelika  Gabriele Haucke, nata il 29 maggio 1958 a
Munchen, cittadina tedesca, di Rechtsanwalt conseguito  in  Germania,
e'  riconosciuto  quale  titolo abilitante per l'iscrizione in Italia
all'albo degli avvocati.
  Il riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una  prova
attitudinale  eseguita  dal Consiglio nazionale forense, davanti alla
commissione  costituita  con  decreto   pubblicato   nel   Bollettino
ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.
  La  prova  consistera' in un esame scritto ed orale da svolgersi in
lingua italiana.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di  tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   diritto costituzionale;
   diritto e giustizia amministrativa;
   diritto e procedura penale;
   diritto commerciale;
   diritto del lavoro;
   diritto tributario;
   diritto ecclesiastico;
   procedura civile;
   ordinamento giudiziario.
  La  prova  orale  consistera'  nella discussione di brevi questioni
pratiche vertenti su tutte le suddette materie.
  Per essere ammessa all'esame l'interessata presentera' al Consiglio
nazionale forense una domanda, allegando una  copia  autenticata  del
presente decreto di riconoscimento.
  Per   la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente  della
commissione disporra' di dieci punti di merito. L'esame si intendera'
superato se il candidato avra' conseguito un punteggio non  inferiore
a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 8 ottobre 1994
                                       Il direttore generale: ROVELLO