IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, concernente la ricognizione e la classificazione degli uffici del Ministero della sanita' in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni; Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1994 con il quale l'on. Giulio Conti, deputato al Parlamento ed il sen. Giuseppe Nistico', senatore della Repubblica, sono stati nominati Sottosegretari di Stato per la sanita'; Decreta: Art. 1. I Sottosegretari di Stato on. Giulio Conti e il sen. Giuseppe Nistico' sono delegati a partecipare, nei casi di impedimento od assenza del Ministro, alle attivita' parlamentari inerenti all'Amministrazione della sanita'.