IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  2  del  regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100,
convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  marzo  1973,  concernente  la
ricognizione  e  la  classificazione degli uffici del Ministero della
sanita' in relazione al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli  1  e  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio
1994 con il quale l'on. Giulio Conti, deputato al  Parlamento  ed  il
sen.   Giuseppe  Nistico',  senatore  della  Repubblica,  sono  stati
nominati Sottosegretari di Stato per la sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I Sottosegretari di Stato on.  Giulio  Conti  e  il  sen.  Giuseppe
Nistico'  sono  delegati  a  partecipare,  nei casi di impedimento od
assenza  del   Ministro,   alle   attivita'   parlamentari   inerenti
all'Amministrazione della sanita'.