IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio; Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di referimento per le operazioni di cui sopra e' fissato con decreto del Ministro del tesoro; Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalita' e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986 e successive modificazioni; Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1993 con il quale e' stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attivita' di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1994; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre novembre-dicembre 1994 ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi e' pari al 9,20%; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, e' pari, per il bimestre novembre-dicembre 1994, al 9,20%. In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1% il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1994 sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, e' pari al 10,20%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 1994 p. Il direttore generale: PAOLILLO