IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO Visto il decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 recante "Istituzione del dipartimento del turismo"; Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65; Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92; Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289; Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 30 marzo 1988 recante "Approvazione dei programmi relativi all'anno 1987 per la realizzazione di impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle varie discipline e a promuovere l'esercizio dell'attivita' sportiva ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92"; Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 24 dicembre 1988 recante "Approvazione per l'anno 1988 dei programmi per la realizzazione degli impianti sportivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 (programma 1988)"; Visto l'art. 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che prevede il recupero delle risorse non utilizzate per la realizzazione di impianti sportivi e la successiva destinazione delle stesse al completamento di impianti sportivi gia' finanziati ed in corso di realizzazione; Visti i propri decreti in data 3 agosto 1993 e successivi con i quali, in attuazione dell'art. 15, comma 1, della legge 23 dicembre n. 498, si e' provveduto a revocare le autorizzazioni alla concessione di mutui gia' disposte con i ricordati decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo 30 marzo 1988 e 24 dicembre 1988 nei casi in cui i mutui autorizzati non sono stati perfezionati decorso un triennio dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento concessivo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1993 recante "Criteri di intervento, termini e modalita' per la presentazione delle domande relative alla concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi"; Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 1994 recante "Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande relative alla concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi"; Viste le domande presentate secondo le modalita' di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1993 e 18 gennaio 1994; Visto il verbale della riunione di coordinamento svoltasi il giorno 12 maggio 1994 per la definizione delle procedure applicative dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; Vista l'approvazione del predetto verbale espressa dal coordinatore nazionale degli assessori allo sport con nota n. 923951 del 22 giugno 1994, dal CONI con nota n. 1327 dell'11 giugno 1994 e dall'Istituto per il credito sportivo con nota n. 5922 del 17 giugno 1994; Viste le risultanze dell'istruttoria e la graduatoria delle domande ammissibili predisposta dagli uffici sia in ambito nazionale che in ambito regionale; Preso atto dei criteri di ripartizione delle disponibilita' tra le varie regioni, cosi' come approvati dagli assessori allo sport a conclusione della riunione di coordinamento svoltasi il giorno 13 settembre 1994; Decreta: Art. 1. Autorizzazione all'Istituto per il credito sportivo per la concessione dei mutui 1. Per le finalita' di cui all'art. 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, l'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere mutui decennali finalizzati al completamento di impianti sportivi gia' finanziati ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni ai soggetti, per gli interventi e per gli importi specificati nell'allegato 1 al presente decreto, per l'ammontare complessivo di lire 140.628 milioni. 2. L'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma e' assistito da contribuzione statale in conformita' di quanto disposto all'art. 15, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.