IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO
  Visto  il  decreto-legge  30 luglio 1994, n. 477, recante "Riordino
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo
1994 recante "Istituzione del dipartimento del turismo";
  Visto il decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
  Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;
  Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289;
  Visto  il  decreto  del  Ministro del turismo e dello spettacolo 30
marzo 1988 recante "Approvazione dei programmi relativi all'anno 1987
per la realizzazione di impianti sportivi destinati a  soddisfare  le
esigenze  dei  campionati  delle  varie  discipline  e  a  promuovere
l'esercizio dell'attivita' sportiva ai  sensi  della  legge  6  marzo
1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988,
n. 92";
  Visto  il  decreto  del  Ministro del turismo e dello spettacolo 24
dicembre 1988 recante "Approvazione per l'anno 1988 dei programmi per
la realizzazione degli impianti sportivi previsti dall'art. 1,  comma
1, lettera b), della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla
legge 21 marzo 1988, n. 92 (programma 1988)";
  Visto  l'art.  15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che prevede
il recupero delle risorse non  utilizzate  per  la  realizzazione  di
impianti  sportivi  e  la  successiva  destinazione  delle  stesse al
completamento di impianti sportivi gia' finanziati  ed  in  corso  di
realizzazione;
  Visti  i  propri  decreti  in data 3 agosto 1993 e successivi con i
quali, in attuazione dell'art. 15, comma 1, della legge  23  dicembre
n.   498,   si  e'  provveduto  a  revocare  le  autorizzazioni  alla
concessione di mutui  gia'  disposte  con  i  ricordati  decreti  del
Ministro  del  turismo e dello spettacolo 30 marzo 1988 e 24 dicembre
1988 nei casi in cui i mutui autorizzati non sono stati  perfezionati
decorso   un  triennio  dalla  data  di  pubblicazione  del  relativo
provvedimento concessivo;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
settembre  1993  recante  "Criteri di intervento, termini e modalita'
per la presentazione delle domande relative alla concessione di mutui
finalizzati al completamento di impianti sportivi";
  Visto il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 18 gennaio 1994 recante "Proroga dei termini di scadenza per
la  presentazione  delle  domande  relative alla concessione di mutui
finalizzati al completamento di impianti sportivi";
  Viste le domande presentate secondo le modalita' di cui  ai  citati
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1993 e
18 gennaio 1994;
  Visto il verbale della riunione di coordinamento svoltasi il giorno
12  maggio  1994  per  la  definizione  delle  procedure  applicative
dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  Vista l'approvazione del predetto verbale espressa dal coordinatore
nazionale degli assessori allo sport con nota n. 923951 del 22 giugno
1994, dal CONI con nota n. 1327 dell'11 giugno 1994  e  dall'Istituto
per il credito sportivo con nota n. 5922 del 17 giugno 1994;
  Viste le risultanze dell'istruttoria e la graduatoria delle domande
ammissibili  predisposta  dagli uffici sia in ambito nazionale che in
ambito regionale;
  Preso atto dei criteri di ripartizione delle disponibilita' tra  le
varie  regioni,  cosi'  come  approvati  dagli assessori allo sport a
conclusione della riunione di coordinamento  svoltasi  il  giorno  13
settembre 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
         Autorizzazione all'Istituto per il credito sportivo
                    per la concessione dei mutui
  1.  Per  le  finalita'  di cui all'art. 15, comma 1, della legge 23
dicembre  1992,  n.  498,  l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
autorizzato  a concedere mutui decennali finalizzati al completamento
di impianti sportivi gia' finanziati ai sensi  della  legge  6  marzo
1987,  n.  65,  e  successive  modificazioni  ai  soggetti,  per  gli
interventi e per gli importi specificati nell'allegato 1 al  presente
decreto, per l'ammontare complessivo di lire 140.628 milioni.
  2. L'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma e' assistito
da  contribuzione  statale in conformita' di quanto disposto all'art.
15, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.