IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993 n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993 con il quale sono state determinate la misura o le modalita' di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per gli anni 1992 e 1993; Ritenuta la necessita' di determinare la misura del ripetuto contributo per l'anno 1994; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1994 con il quale e' stato costituito il comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Considerato che la limitata operativita' temporale del citato Fondo non consente una compiuta verifica delle effettive esigenze del fondo stesso; Ritenuto, pertanto, che appare opportuno confermare per l'anno 1994 la misura del contributo gia' stabilita per gli anni precedenti con il citato decreto ministeriale 12 ottobre 1993; Decreta: Art. 1. Per l'anno 1994 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' determinato nella misura del 5 per cento dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione.