Con decreto ministeriale 29 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Nuova meccanica navale, con sede in Napoli, unita' produttive ed ufficio in Napoli, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 settembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 2 settembre 1994 al 1 marzo 1995. Le proroghe suddette non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.M.A., con sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' in Citta' di Castello (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1994 al 24 settembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 25 settembre 1994 al 24 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plaiamar, con sede in Tribiano (Milano) e unita' in Tribiano (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 gennaio 1991 al 10 luglio 1991. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dall'11 luglio 1991 al 10 gennaio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isola alimenti, con sede in Pinerolo (Torino) e unita' in Pinerolo (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 novembre 1993 al 15 maggio 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Testing Service, con sede in Torino e unita' in Druento (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 aprile 1994 al 1 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.L. - Societa' editrice lombarda, con sede in Milano e unita' in Milano e Paderno Dugnano (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 27 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bono Sud, con sede in Termini Imerese (Palermo) e unita' in Termini Imerese (Palermo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994. La proroga suddetta, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 27 settembre 1994: 1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Pre.Mo. - Prefabbricati Molise, con sede in Ripalimosani (Campobasso) e unita' di Ripalimosani (Campobasso), per il periodo dal 2 gennaio 1994 al 1 luglio 1994. Comitato tecnico del 4 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1994 con decorrenza 2 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 2 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Pre.Mo. - Prefabbricati Molise, con sede in Ripalimosani (Campobasso) e unita' di Ripalimosani (Campobasso), per il periodo dal 2 luglio 1994 al 1 gennaio 1994. Comitato tecnico del 4 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1994 con decorrenza 2 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dall'11 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. AE Borgo Nova (AE Goetze S.p.a. dal 1 febbraio 1994), con sede in Desenzano del Garda (Brescia) e unita' di Desenzano del Garda (Brescia), per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995. Comitato tecnico del 1 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 7 giugno 1994 con decorrenza 11 luglio 1994; 4) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 15 giugno 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Meccanotecnica Lenguito, con sede in Napoli e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 15 giugno 1993 al 14 dicembre 1993. Comitato tecnico del 5 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1993 con decorrenza 16 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15379/5 del 20 giugno 1994; 5) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sgat Italia, con sede in Lallio (Bergamo) e unita' di Lallio (Bergamo), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994. Comitato tecnico del 4 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993. Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 20 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 3 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sgat Italia, con sede in Lallio (Bergamo) e unita' di Lallio (Bergamo), per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 novembre 1994. Comitato tecnico del 4 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 2 maggio 1994 con decorrenza 3 maggio 1994. Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 20 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tecnomeccanica Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993. Comitato tecnico del 4 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993; 8) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Societa' Bario e Derivati S.A.B.E.D., con sede in Vada comune Rosignano Marittimo (Livorno) e unita' di Massa, per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994. Comitato tecnico del 4 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 1 maggio 1994; 9) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Simac, con sede in Tarcento (Udine) e unita' di Tarcento (Udine) per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994. Comitato tecnico del 30 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994; 10) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Lanificio Angelo Ferrarin, con sede in Thiene (Vicenza) e unita' di Thiene (Vicenza), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994. Comitato tecnico del 17 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 13 marzo 1994; 11) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Co.V.In. Consorzio Volontario Inerti, con sede in Casagiove (Caserta) e unita' di Casagiove (Caserta), per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. Comitato tecnico del 27 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 1 agosto 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministriale n. 15736/10 del 28 luglio 1994; 12) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Alba Industria Cartotecnica, con sede in Rovereto (Trento), e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994. Comitato tecnico del 19 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 13 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 13) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Acofer, con sede in Torino, e unita' di Beinasco (Torino), Calendasco (Piacenza), Dolce' (Verona), Parma, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994. Comitato tecnico del 20 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993. Contributo addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal 28 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15043/9 del 10 maggio 1994; 14) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Acofer, con sede in Torino, e unita' di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Comitato tecnico del 4 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1993 con decorrenza 1 luglio 1993. Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria dal 28 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 15) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sime Commerciale, con sede in Ascoli Piceno, e unita' di Ascoli Piceno, Porto San Giorgio, Pescara, S. Benedetto, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 maggio 1994. Comitato tecnico del 4 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 1 dicembre 1993; 16) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine, e unita' di Udine e Milano, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994. Comitato tecnico del 4 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993. Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria; 17) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. G. Borghi, con sede in Pordenone, e unita' di Angera (Varese), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Comitato tecnico del 27 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 18) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Papa Withforce, con sede in Cormano (Milano), e unita' di Cormano (Milano), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15734/12 del 28 luglio 1994; 19) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. Roberto Torbidoni, con sede in Monte San Vito (Ancona), e unita' di Monte San Vito (Ancona), per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994. Comitato tecnico del 4 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1993 con decorrenza 29 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 20) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. Roberto Torbidoni, con sede in Monte San Vito (Ancona), e unita' di Monte San Vito (Ancona), per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994. Comitato tecnico del 4 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 29 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 21) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Seac, con sede in Eboli (Salerno), e unita' di Cicerale (Salerno), per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994. Comitato tecnico del 4 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 22) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.N.P. - Cantieri navali partenopei, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994. Comitato tecnico del 4 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 settembre 1994: 1) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 24 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ceramiche Monosud, con sede in Olivetro Citra (Salerno) e unita' di Olivetro Citra (Salerno), per il periodo dal 24 novembre 1993 al 23 maggio 1994. Comitato tecnico del 19 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 1 dicembre 1993 con decorrenza 24 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.