IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986,  n.  917,  il  quale  prevede  che  le  spese  di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e trasformazione, che  dal  bilancio  non
risultino  imputate  ad  incremento  del  costo  dei beni ai quali si
riferiscono, sono deducibili nel limite del 5  per  cento  del  costo
complessivo  di  tutti  i beni materiali ammortizzabili quale risulta
all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili e  che
l'eccedenza  e'  deducibile  per  quote  costanti nei cinque esercizi
successivi;
  Visto il predetto art. 67,  comma  7,  il  quale  prevede  che  per
specifici  settori  produttivi  possono essere stabiliti, con decreto
del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione;
  Vista l'istanza della  Federazione  imprese  siderurgiche  italiane
volta  ad  ottenere,  per  i  settori  siderurgico  e  fonderie di 2a
fusione, di cui al gruppo VII, specie 1a /A e 1a  /C,  della  tabella
allegata  al  decreto  del  Ministro  delle finanze 31 dicembre 1988,
l'elevazione del limite percentuale previsto dal suindicato art.  67,
comma 7, dal 5 al 17 per cento;
  Tenuto  conto  che,  con  nota  n.  2B/528  del 24 ottobre 1990, la
Direzione generale del catasto e  dei  servizi  tecnici  erariali  ha
ritenuto  congrua l'elevazione del suindicato limite dal 5 all'11 per
cento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal  periodo  di  imposta  in  corso  alla  data   di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  i
soggetti che svolgono le attivita' indicate nel gruppo VII, specie 1a
/A e 1a /C, della tabella dei coefficienti di  ammortamento  allegata
al   decreto   ministeriale   31   dicembre   1988,   ai  fini  della
determinazione del reddito di impresa, possono dedurre  le  spese  di
manutenzione,  riparazione,  ammodernamento e trasformazione relative
ai cespiti  utilizzati  nelle  predette  attivita',  fino  al  limite
dell'11  per  cento  del  costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta, all'inizio dell'esercizio, dal registro
dei beni ammortizzabili.