IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili e che l'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi; Visto il predetto art. 67, comma 7, il quale prevede che per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione; Vista l'istanza della Federazione imprese siderurgiche italiane volta ad ottenere, per i settori siderurgico e fonderie di 2a fusione, di cui al gruppo VII, specie 1a /A e 1a /C, della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, l'elevazione del limite percentuale previsto dal suindicato art. 67, comma 7, dal 5 al 17 per cento; Tenuto conto che, con nota n. 2B/528 del 24 ottobre 1990, la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali ha ritenuto congrua l'elevazione del suindicato limite dal 5 all'11 per cento; Decreta: Art. 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i soggetti che svolgono le attivita' indicate nel gruppo VII, specie 1a /A e 1a /C, della tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ai fini della determinazione del reddito di impresa, possono dedurre le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative ai cespiti utilizzati nelle predette attivita', fino al limite dell'11 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta, all'inizio dell'esercizio, dal registro dei beni ammortizzabili.