IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Considerate le eccezionali avversita' atmosferiche ed i conseguenti eventi alluvionali che hanno colpito ampie aree del territorio nazionale; Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1994; Visto il decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1994; Decreta: Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, il dispositivo e' sostituito dal seguente: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' dichiarato fino al 30 giugno 1995 lo stato di emergenza nei comuni delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, EmiliaRomagna, Veneto e Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali di cui in premessa ed individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624". Roma, 10 novembre 1994 Il Presidente: BERLUSCONI