IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Considerate le eccezionali avversita' atmosferiche ed i conseguenti
eventi alluvionali  che  hanno  colpito  ampie  aree  del  territorio
nazionale;
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il proprio decreto in data 8 novembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1994;
  Visto il decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 novembre 1994;
                              Decreta:
  Nel  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri citato in
premessa, il dispositivo e' sostituito dal seguente:
  "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1,  della  legge  24
febbraio  1992, n. 225, e' dichiarato fino al 30 giugno 1995 lo stato
di emergenza  nei  comuni  delle  regioni  Valle  d'Aosta,  Piemonte,
Liguria,  Lombardia,  EmiliaRomagna,  Veneto e Toscana, colpiti dagli
eventi alluvionali  di  cui  in  premessa  ed  individuati  ai  sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624".
   Roma, 10 novembre 1994
                                            Il Presidente: BERLUSCONI