IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993) concernente "l'autorizzazione a titolo sperimentale della pesca professionale del rossetto nei compartimenti marittimi della Liguria"; Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 1989), e successive modifiche, concernente la pesca del novellame da consumo e del rossetto; Considerato che il rossetto (Alphia minuta) e' una specie adulta, ancorche' di piccola taglia, la cui cattura, pertanto, puo' essere disciplinata diversamente da quella del bianchetto (novellame di sarda e alice); Accertato che nei compartimenti marittimi della Liguria la pesca del rossetto rappresenta da tempi immemorabili un'attivita' di sussistenza per le navi della piccola pesca durante il periodo invernale; Considerata l'opportunita' che l'istituto di zoologia dell'Universita' di Genova approfondisca e verifichi, attraverso prove pratiche di pesca l'effettiva selettivita' dell'attrezzo sciabica, nonche' la necessita' di disporre di dati precisi sulla qualita' e composizione delle catture nei diversi mesi dell'anno; Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche; Decreta: Art. 1. 1. Sono confermate con le modifiche di cui ai successivi articoli le disposizioni normative prescritte dal decreto ministeriale 7 gennaio 1993.