IL MINISTRO DELLA DIFESA E IL MINISTRO DELL'INTERNO Considerata l'esigenza di provvedere, con criteri uniformi, alla sicurezza esterna ed interna delle strutture in cui si svolge attivita' giudiziaria militare; Ritenuta la necessita' di individuare l'autorita' alla quale compete adottare i provvedimenti per la sicurezza di tali strutture; Tenuto conto della delibera del Consiglio della magistratura militare del 5 maggio 1992; Visti gli articoli 18 e 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121; Decretano: Art. 1. 1. Compete al procuratore generale militare presso la corte militare di appello esprimere il parere sui provvedimenti che il prefetto assume in ordine all'incolumita' e alla sicurezza dei magistrati militari oltre che in ordine alla sicurezza esterna delle strutture in cui si svolge attivita' giudiziaria militare, quando tali strutture non insistano su aree in cui si svolgono attivita' militari.