IL MINISTRO DELLA DIFESA
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Considerata  l'esigenza  di  provvedere, con criteri uniformi, alla
sicurezza esterna  ed  interna  delle  strutture  in  cui  si  svolge
attivita' giudiziaria militare;
  Ritenuta  la  necessita'  di  individuare  l'autorita'  alla  quale
compete adottare i provvedimenti per la sicurezza di tali strutture;
  Tenuto  conto  della  delibera  del  Consiglio  della  magistratura
militare del 5 maggio 1992;
  Visti gli articoli 18 e 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  Compete  al  procuratore  generale  militare  presso  la  corte
militare di appello esprimere il  parere  sui  provvedimenti  che  il
prefetto  assume  in  ordine  all'incolumita'  e  alla  sicurezza dei
magistrati militari oltre che in ordine alla sicurezza esterna  delle
strutture  in  cui  si  svolge attivita' giudiziaria militare, quando
tali strutture non insistano su aree in  cui  si  svolgono  attivita'
militari.