IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista la domanda di riconoscimento di Matteo Trabacca presentata ai
sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Rilevato  che  il  migrante e' in possesso del titolo accademico di
bachelor of engineering presso l'Universita' di Sussex (UK) ai  sensi
dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/92;
  Rilevato  che la formazione complessiva del migrante comparata alla
formazione dell'ingegnere italiano appare  inferiore  per  durata  e'
sostanzialmente diversa per contenuti didattici;
  Vista  l'intesa  raggiunta nella seduta della conferenza di servizi
del  14  aprile  1994,  di  riconoscere  il  titolo  subordinatamente
all'applicazione  di  misure  compensative  ai sensi dell'art. 6, del
decreto legislativo n. 115/92;
  Ritenuto pertanto il  caso  previsto  alla  lettera  a),  comma  1,
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/92;
  Vista la scelta del migrante di optare per la prova attitudinale ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/92;
                              Decreta:
  Il  titolo  di Matteo Trabacca, nato il 27 dicembre 1967 a Rochford
(UK), cittadino britannico, di  bachelor  of  engineering  rilasciato
dall'Universita'   di   Sussex  (UK)  e'  riconosciuto  quale  titolo
abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.
  Il riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una  prova
attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale degli ingegneri secondo
le  modalita'  che  seguono  e  davanti  alla  commissione  che sara'
nominata con decreto del direttore generale.
  La prova consistera' in un esame scritto ed orale, da svolgersi  in
lingua  italiana,  in  cui il candidato dovra' dimostrare il possesso
delle conoscenze tecniche richieste per l'esercizio della professione
di ingegnere meccanico in Italia.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un progetto  tipico
dell'ingegneria meccanica vertente su non piu' di tre tra le seguenti
materie,  a  scelta  della  commissione: fisica - tecnica - mecanica,
elettrotecnica e scienze delle costruzioni.
  La prova orale consistera' nella discussione di questioni  tecniche
vertenti su tutte le suddette materie.
  Per essere ammesso all'esame l'interessato presentera' al Consiglio
nazionale  ingegneri una domanda, allegando una copia autenticata del
presente decreto di riconoscimento.
  Per  la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente   della
commissione  disporra'  di  10  punti  di  merito. Il candidato sara'
ammesso alla prova orale se conseguira' in ciascuna prova scritta  un
punteggio non inferiore a 30 punti.
  L'esame  si intendera' superato se il candidato avra' conseguito in
ciascuna prova un puntaggio non inferiore a 30 punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 9 novembre 1994
                                       Il direttore generale: ROVELLO