IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, che attribuisce al Ministro della sanita' il potere di fissare i criteri tecnici per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere la licenza di porto d'armi; Visti i propri decreti in data 4 dicembre 1991, 16 marzo 1992 e 5 febbraio 1993, con i quali sono stati determinati in maniera indifferenziata i requisiti per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione; Considerato che la licenza di porto d'armi attiene all'esercizio di varie categorie di attivita' non omogenee tra loro e disciplinate da leggi diverse; Ritenuta la conseguente necessita' di modulare i relativi requisiti di idoneita' in relazione ai diversi tipi di armi, ai diversi impieghi delle stesse ed al loro diverso grado di pericolosita'; Sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome nella seduta del 2 agosto 1994; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, previsto dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti: visus complessivo non inferiore a 10/10; acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, l'adozione di lenti a contatto o lenti a contatto associate ad occhiali. Per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali, lenti corneali o con l'uso di entrambe: senso cromatico normale alle tavole di Ishihara; soglia uditiva non superiore a 30 dB nell'orecchio migliore. (Come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1.000, 2.000 Hz), o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 6 metri di distanza complessivamente. Tale requisito puo' essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate. In caso di anacusia, l'idoneita' e' limitata all'esercizio della caccia in appostamento: adeguata capacita' funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma; assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza e che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio (statico o dinamico); assenza di disturbi mentali, di personalita' o comportamentali. In particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti.