IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1994" succitato; Stante la situazione di particolare emergenza determinatasi negli uffici provinciali della M.C.T.C. di Asti, Alessandria e Cuneo, limitatamente alle predette province; Decreta: Art. 1. La validita' delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122, comma 1, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni) in scadenza dal 1 novembre, o che saranno rilasciati sino al 30 giugno 1995, e' prorogata di tre mesi rispetto alla data di scadenza ordinaria.