IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624,
recante  "Interventi  urgenti  a  favore  delle  zone  colpite  dalle
eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali  della
prima decade del mese di novembre 1994";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
novembre 1994;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
novembre  1994,  recante  "Modifiche  al  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1994" succitato;
  Stante la situazione di particolare emergenza  determinatasi  negli
uffici  provinciali  della  M.C.T.C.  di  Asti,  Alessandria e Cuneo,
limitatamente alle predette province;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La validita' delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui
all'art. 122, comma 1, del codice della strada  (decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni) in scadenza dal 1
novembre,  o  che  saranno  rilasciati  sino  al  30  giugno 1995, e'
prorogata di tre mesi rispetto alla data di scadenza ordinaria.