IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la direttiva n. 93/42 CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici e relativi accessori; Visto l'art. 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, recante l'attribuzione all'Istituto superiore di sanita' di funzioni di certificazione previste da norme comunitarie e da trattati internazionali nel settore della sanita' pubblica; Considerata l'urgenza e necessita' di adottare provvedimenti atti a garantire il rispetto del termine del 1 gennaio 1995 previsto per l'entrata in vigore della direttiva n. 93/42; Ritenuta pertanto l'opportunita' di definire, ai sensi dell'art. 22 della sopra riferita direttiva, elementi e requisiti necessari per accertare l'idoneita' degli istituti di certificazione a valutare la conformita' ai requisiti previsti dalla direttiva stessa dei dispositivi e dei sistemi di garanzia di qualita', ai fini della immissione in commercio e messa in servizio dei dispositivi medici e relativi accessori; Decreta: Art. 1. L'istanza relativa alla richiesta di accreditamento per la certificazione CE prevista dalla direttiva n. 93/42 deve essere indirizzata all'Isituto superiore di sanita' - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma. L'istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, deve essere prodotta in originale bollato e duplice copia e contenere l'esplicita indicazione del tipo di accreditamento richiesto, in relazione ai compiti di certificazione di cui agli allegati 2, 3, 4, 5 e 6 della direttiva n. 93/42.