Considerazioni generali A seguito dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che, agli articoli 11 e 18, prevede la piu' ampia partecipazione delle associazioni e/o organizzazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono alle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso di cui agli articoli 1, 2 e 3 della stessa legge, si ravvisa la necessita' di rivedere ed aggiornare il precedente censimento delle forze di volontariato, disposto con decreto 30 giugno 1990, in conformita' ai pareri espressi dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente il regolamento di attuazione del citato art. 18 ed in armonia con quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266. Al fine, inoltre, di promuovere la piu' ampia collaborazione fra il volontariato organizzato, gli enti locali, le regioni e le prefetture, nella ricognizione delle risorse umane e di mezzi del volontariato sono stati individuati i criteri e le modalita' di seguito riportati, sui quali e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale di volontariato, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella presente circolare sono state recepite oltre alle indicazioni espresse dal Consiglio di Stato, le proposte pervenute dagli altri dicasteri a seguito di diramazione del citato schema di regolamento. Si ritiene, innanzitutto, che l'elenco che s'intende istituire debba essere collegato con i "registri regionali generali" del volontariato, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91, che costituiscono, a livello generale, lo strumento di identificazione e di collegamento del volontariato con le istituzioni pubbliche. Come per il passato e per le competenze affidate al prefetto nel coordinamento degli interventi di protezione civile nelle emergenze, l'iscrizione nell'elenco viene disposta dal Dipartimento della protezione civile, sentito il prefetto competente per territorio, che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di affidabilita' e capacita' operativa delle associazioni aspiranti. Per quanto attiene la concessione dei contributi sono previste due ipotesi: la prima riguarda le istanze finalizzate a migliorare il livello di dotazione di apparati strumentali di cui l'associazione e/o organizzazione/gruppo dispone; la seconda concerne, invece, il sostegno di attivita' volte al miglioramento della preparazione tecnico-professionale che le associazioni e/o organizzazioni singolarmente od in concorso con altre associazioni ed enti intendano effettuare. La concessione dei contributi, in accoglimento delle istanze prodotte, viene disposta in misura non superiore al 50% del fabbisogno complessivo risultante dalla documentazione prodotta. Al fine di semplificare l'approntamento delle istanze documentate finalizzate agli obiettivi sopra descritti e, conseguentemente, di snellire l'istruttoria prevista dal sopracitato regolamento, si forniscono di seguito, le indicazioni cui bisogna attenersi per l'inserimento delle associazioni e/o organizzazioni nell'elenco del Dipartimento (parte I) e per l'erogazione dei contributi alle medesime (parte II). Parte I ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E/O ORGANIZZAZIONI/GRUPPI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 1 - Adempimenti delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato. Ai fini dell'impiego delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato nelle attivita' di previsione, prevenzione, soccorso, di esercitazione ed in quelle di formazione teorico-pratica, le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco che forma oggetto della presente circolare, presentando la documentazione secondo le modalita' di seguito riportate. La domanda di inserimento deve essere inoltrata al Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di: a) certificato penale e dei carichi pendenti dell'anzidetto rappresentante legale dell'associazione; b) attestato di iscrizione in uno dei registri regionali del volontariato istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91; c) dichiarazione del responsabile dell'associazione o documento attestante l'eventuale precedente censimento ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990; d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le associazioni ancora non iscritte nel registro regionale e che alla data di pubblicazione della presente circolare non risultino essere state mai censite ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990; e) scheda informativa contenente i dati per la valutazione delle capacita' operative dell'associazione e/o organizzazione/gruppo, secondo il modello distribuito dal Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato, a firma del legale rappresentante. Per le associazioni e/o organizzazioni locali, aderenti ad associazioni e/o organizzazioni nazionali, l'istanza documentata viene inoltrata per il tramite della propria associazione e/o organizzazione nazionale. Ai fini di un'omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni organizzazioni/gruppi richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, le associazioni/organizzazioni/gruppi interessati debbono attenersi al modello allegato alla presente circolare. Alle associazioni/organizzazioni/gruppi che risultino inseriti nell'elenco che forma oggetto della presente circolare, si applicano i benefici previsti dal precitato art. 18 della legge n. 225/92 e dalla presente circolare nonche': il rimborso ai datori di lavoro degli oneri derivanti dall'impiego di volontari preventivamente autorizzati, in attivita' di emergenza e di formazione, nonche' nelle esercitazioni autorizzate dalle prefetture e dagli enti locali, ciascuno per la propria parte di competenza; il rimborso di carburante e la copertura assicurativa dei mezzi e dei volontari impiegati in emergenza e nelle suddette esercitazioni preventivamente autorizzate. 2 - Casi di mancato inserimento e motivi di cancellazione. Il Dipartimento della protezione civile, accertata l'eventuale assenza dei requisiti indicati al punto 1 od in presenza di parere negativo espresso dal prefetto dispone, con provvedimento motivato, dandone comunicazione agli interessati ed alle prefetture, l'esclusione dall'iscrizione nell'elenco suddetto. Analogamente, nell'aggiornamento periodico dell'elenco medesimo, dispone la cancellazione delle associazioni/organizzazioni/gruppi qualora vengano meno i requisiti indicati al precedente punto 1. Tutte le associazioni nazionali e locali che svolgano la propria attivita' in assenza di scopo di lucro ma che non siano classificabili come associazioni/organizzazioni/gruppi di volontariato ai sensi della legge n. 266/91 in quanto non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge, nonche' realta' associative od organizzative diversamente classificabili, ancorche' risultassero essere state censite ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990, sono escluse dall'elenco delle organizzazioni di volontariato di cui al precedente punto 2 ed inserite in un elenco separato. 3 - Adempimenti da parte delle regioni e delle province autonome. Nell'intento di realizzare la piu' efficace collaborazione fra istituzioni centrali, periferiche, enti territoriali e volontariato, le regioni e le province autonome inviano annualmente al Dipartimento della protezione civile copia dei rispettivi registri regionali e comunicano tempestivamente le variazioni riguardanti le associazioni/organizzazioni/gruppi che operano nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile. 4 - Disposizioni per i gruppi comunali. I comuni che abbiano costituito o intendano costituire gruppi comunali di protezione civile comunicano al Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato, l'avvenuta costituzione del gruppo, allegando copia della relativa delibera comunale e la scheda informativa inerente la descrizione delle capacita' tecniche e la consistenza delle risorse umane e strumentali. I gruppi comunali essendo organizzazioni riconducibili a disciplina giuridica diversa da quella prevista per le associazioni, e/o organizzazioni/gruppi di volontariato, sono inseriti in elenco separato rispetto a queste ultime. Parte II CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE ED AL MIGLIORAMENTO DELLA PREPARAZIONE TECNICA. 1 - Istanze per la concessione di contributi per il potenziamento di attrezzature. Adempimenti delle associazioni e/o gruppi di volontariato. Hanno titolo alla presentazione della domanda di finanziamento le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione civile, iscritte nell'elenco istituito con la presente circolare e/o iscritte nei registri regionali generali del volontariato istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91, sempreche' esplichino attivita' di protezione civile. La domanda deve essere presentata in conformita' del modello di cui all'allegato B della presente circolare e deve essere inoltrata al Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato - Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma, corredata di: a) relazione tecnico-esplicativa da cui si evincano le possibili e prevedibili modalita' d'impiego delle attrezzature che si intendono acquisire; b) parere della prefettura competente per territorio; c) preventivi e documentazione contabile relativi ai costi ed oneri connessi all'acquisizione delle attrezzature oggetto del finanziamento; d) parere dell'ufficio tecnico erariale competente, attestante la congruita' del preventivo di spesa attinente la dotazione strumentale da acquisire; e) parere della regione o della provincia autonoma ai fini di un coordinamento con i finanziamenti erogabili in sede locale; f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del rappresentante legale dell'associazione attestante l'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche o da parte di privati, ricevute al medesimo titolo, ovvero l'inesistenza di tali contribuzioni. 2 - Istanze per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica. Adempimenti delle associazioni e/o gruppi di volontariato. Le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato possono richiedere contributi per il sostegno di attivita' di addestramento finalizzate al miglioramento della preparazione tecnica, nonche' di formazione generale. Le istanze di contributo debbono essere presentate in conformita' al modello di cui all'allegato C della presente circolare e devono essere inoltrate al Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato, corredate di: a) relazione illustrativa attinente le attivita' di addestramento o di formazione che si intendono effettuare per migliorare l'efficienza operativa dell'associazione, con l'indicazione dei tempi e delle risorse impiegabili; b) preventivi e documentazione contabile relativa ai costi ed oneri connessi alle attivita' oggetto del finanziamento; c) analisi costi-benefici relativa alle finalita' che l'associazione persegue e al possibile impiego sul territorio delle risorse umane addestrate; d) parere della competente prefettura per le attivita' di addestramento, simulazione od esercitazione; e) parere della regione o provincia autonoma competente per territorio; f) eventuale parere di altra pubblica amministrazione competente in relazione alla tipologia dell'attivita' tendente al miglioramento della preparazione tecnica; g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del rappresentante legale dell'associazione, attestante l'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche o da parte di privati, ricevute al medesimo titolo, ovvero l'inesistenza di tali contribuzioni. 3 - Ulteriori condizioni per la concessione di contributi. Motivi di inammissibilita'. Le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato interessate alla presentazione delle istanze di contributo di cui ai punti sub 1 e 2 debbono tener conto che: a) l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non puo' superare l'importo delle spese effettivamente sostenute dall'associazione nell'acquisizione delle attrezzature e nella realizzazione delle attivita' addestrative e/o formative; b) la concessione dei contributi e' subordinata alle compatibilita' finanziarie e alle disponibilita' di bilancio previsti per il Dipartimento della protezione civile; c) il provvedimento di concessione del contributo e' emesso sulla base del piano di ripartizione predisposto dal Dipartimento della protezione civile e tenendo conto degli obblighi previsti dall'art. 6 del sopracitato regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge n. 225/92; d) il Dipartimento della protezione civile puo' disporre accertamenti per verificare l'effettivo impiego delle risorse concesse a seguito delle istanze approvate. Si evidenzia infine che per assicurare un'omogenea valutazione delle istanze prodotte dalle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato e per consentire che l'iter istruttorio sia completato nei limiti temporali indicati nel regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge n. 225/92, non saranno ritenute ammissibili le istanze non conformi ai modelli allegati alla presente circolare e/o prive della documentazione ivi indicata. Il Dipartimento della protezione civile si riserva, inoltre, di richiedere eventuale ulteriore documentazione, nei termini previsti dal citato regolamento, ai fini di una piu' completa valutazione del progetto di finanziamento presentato. Il Sottosegretario di Stato: FUMAGALLI CARULLI