Considerazioni generali
  A  seguito  dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n.
225, che, agli articoli 11 e 18, prevede la piu' ampia partecipazione
delle  associazioni  e/o  organizzazioni  di  volontariato  e   degli
organismi che lo promuovono alle attivita' di previsione, prevenzione
e  soccorso  di  cui  agli  articoli  1, 2 e 3 della stessa legge, si
ravvisa  la  necessita'  di  rivedere  ed  aggiornare  il  precedente
censimento  delle  forze  di  volontariato,  disposto  con decreto 30
giugno 1990, in conformita' ai pareri espressi dal Consiglio di Stato
sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente il
regolamento di attuazione del citato art. 18 ed in armonia con quanto
previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
  Al fine, inoltre, di promuovere la piu' ampia collaborazione fra il
volontariato  organizzato,  gli  enti  locali,  le   regioni   e   le
prefetture,  nella  ricognizione  delle  risorse umane e di mezzi del
volontariato sono stati individuati  i  criteri  e  le  modalita'  di
seguito  riportati, sui quali e' stato acquisito il parere favorevole
del Comitato nazionale di volontariato, operante presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
  Nella presente circolare sono state recepite oltre alle indicazioni
espresse dal Consiglio di Stato, le proposte  pervenute  dagli  altri
dicasteri a seguito di diramazione del citato schema di regolamento.
  Si  ritiene,  innanzitutto,  che  l'elenco  che s'intende istituire
debba essere  collegato  con  i  "registri  regionali  generali"  del
volontariato,  istituiti  ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91,
che   costituiscono,   a   livello   generale,   lo   strumento    di
identificazione e di collegamento del volontariato con le istituzioni
pubbliche.
  Come  per  il  passato e per le competenze affidate al prefetto nel
coordinamento degli interventi di protezione civile nelle  emergenze,
l'iscrizione   nell'elenco  viene  disposta  dal  Dipartimento  della
protezione civile, sentito il prefetto competente per territorio, che
si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di  affidabilita'
e capacita' operativa delle associazioni aspiranti.
  Per  quanto attiene la concessione dei contributi sono previste due
ipotesi: la prima riguarda le istanze  finalizzate  a  migliorare  il
livello  di  dotazione  di apparati strumentali di cui l'associazione
e/o organizzazione/gruppo dispone; la seconda  concerne,  invece,  il
sostegno  di  attivita'  volte  al  miglioramento  della preparazione
tecnico-professionale  che   le   associazioni   e/o   organizzazioni
singolarmente od in concorso con altre associazioni ed enti intendano
effettuare.
  La  concessione  dei  contributi,  in  accoglimento  delle  istanze
prodotte,  viene  disposta  in  misura  non  superiore  al  50%   del
fabbisogno complessivo risultante dalla documentazione prodotta.
  Al  fine  di semplificare l'approntamento delle istanze documentate
finalizzate agli obiettivi sopra descritti  e,  conseguentemente,  di
snellire  l'istruttoria  prevista  dal  sopracitato  regolamento,  si
forniscono di seguito,  le  indicazioni  cui  bisogna  attenersi  per
l'inserimento  delle  associazioni e/o organizzazioni nell'elenco del
Dipartimento  (parte  I)  e  per  l'erogazione  dei  contributi  alle
medesime (parte II).
                               Parte I
ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E/O ORGANIZZAZIONI/GRUPPI
   DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
1  -  Adempimenti  delle  associazioni  e/o  organizzazioni/gruppi di
volontariato.
  Ai fini dell'impiego delle associazioni  e/o  organizzazioni/gruppi
di volontariato nelle attivita' di previsione, prevenzione, soccorso,
di  esercitazione  ed  in  quelle  di  formazione teorico-pratica, le
associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di  protezione
civile  possono  chiedere l'inserimento nell'elenco che forma oggetto
della presente circolare, presentando la  documentazione  secondo  le
modalita' di seguito riportate.
 La  domanda  di  inserimento  deve  essere inoltrata al Dipartimento
della protezione civile - Ufficio affari generali e  volontariato,  e
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di:
    a)  certificato  penale  e  dei  carichi  pendenti dell'anzidetto
rappresentante legale dell'associazione;
    b) attestato di iscrizione in  uno  dei  registri  regionali  del
volontariato istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91;
    c)  dichiarazione  del responsabile dell'associazione o documento
attestante l'eventuale precedente censimento  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 30 giugno 1990;
    d)   copia   dell'atto   costitutivo   e  dello  statuto  per  le
associazioni ancora non iscritte nel registro regionale  e  che  alla
data  di  pubblicazione della presente circolare non risultino essere
state mai censite ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990;
    e) scheda informativa contenente i dati per la valutazione  delle
capacita'   operative  dell'associazione  e/o  organizzazione/gruppo,
secondo il modello  distribuito  dal  Dipartimento  della  protezione
civile  -  Ufficio affari generali e volontariato, a firma del legale
rappresentante.
 Per  le  associazioni  e/o  organizzazioni   locali,   aderenti   ad
associazioni  e/o  organizzazioni  nazionali,  l'istanza  documentata
viene  inoltrata  per  il  tramite  della  propria  associazione  e/o
organizzazione nazionale.
  Ai   fini   di  un'omogenea  rilevazione  dei  dati  relativi  alle
associazioni   organizzazioni/gruppi   richiedenti   e   della   loro
successiva        elaborazione       ed       utilizzazione,       le
associazioni/organizzazioni/gruppi interessati debbono  attenersi  al
modello allegato alla presente circolare.
  Alle   associazioni/organizzazioni/gruppi  che  risultino  inseriti
nell'elenco che forma oggetto della presente circolare, si  applicano
i  benefici  previsti  dal  precitato art. 18 della legge n. 225/92 e
dalla presente circolare nonche':
   il rimborso ai datori di lavoro degli oneri derivanti dall'impiego
di volontari preventivamente autorizzati, in attivita' di emergenza e
di  formazione,  nonche'  nelle   esercitazioni   autorizzate   dalle
prefetture  e  dagli  enti  locali,  ciascuno per la propria parte di
competenza;
   il  rimborso di carburante e la copertura assicurativa dei mezzi e
dei volontari impiegati in emergenza e nelle  suddette  esercitazioni
preventivamente autorizzate.
2 - Casi di mancato inserimento e motivi di cancellazione.
  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  accertata l'eventuale
assenza dei requisiti indicati al punto 1 od in  presenza  di  parere
negativo  espresso  dal prefetto dispone, con provvedimento motivato,
dandone  comunicazione   agli   interessati   ed   alle   prefetture,
l'esclusione dall'iscrizione nell'elenco suddetto.
  Analogamente,  nell'aggiornamento  periodico  dell'elenco medesimo,
dispone  la  cancellazione  delle  associazioni/organizzazioni/gruppi
qualora vengano meno i requisiti indicati al precedente punto 1.
  Tutte  le  associazioni  nazionali e locali che svolgano la propria
attivita'  in  assenza  di  scopo  di  lucro   ma   che   non   siano
classificabili     come     associazioni/organizzazioni/gruppi     di
volontariato ai sensi della legge n. 266/91 in quanto non in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge,  nonche'
realta'  associative  od  organizzative  diversamente classificabili,
ancorche' risultassero essere state  censite  ai  sensi  del  decreto
ministeriale   30   giugno   1990,  sono  escluse  dall'elenco  delle
organizzazioni di volontariato  di  cui  al  precedente  punto  2  ed
inserite in un elenco separato.
3 - Adempimenti da parte delle regioni e delle province autonome.
  Nell'intento  di  realizzare  la  piu'  efficace collaborazione fra
istituzioni centrali, periferiche, enti territoriali e  volontariato,
le regioni e le province autonome inviano annualmente al Dipartimento
della  protezione  civile  copia  dei rispettivi registri regionali e
comunicano   tempestivamente    le    variazioni    riguardanti    le
associazioni/organizzazioni/gruppi   che   operano   nell'ambito  del
Sistema nazionale di protezione civile.
4 - Disposizioni per i gruppi comunali.
  I comuni che  abbiano  costituito  o  intendano  costituire  gruppi
comunali  di  protezione  civile  comunicano  al  Dipartimento  della
protezione  civile  -  Ufficio  affari   generali   e   volontariato,
l'avvenuta  costituzione  del  gruppo, allegando copia della relativa
delibera comunale e la scheda  informativa  inerente  la  descrizione
delle  capacita'  tecniche  e  la  consistenza  delle risorse umane e
strumentali.
  I gruppi comunali essendo organizzazioni riconducibili a disciplina
giuridica  diversa  da  quella  prevista  per  le  associazioni,  e/o
organizzazioni/gruppi   di  volontariato,  sono  inseriti  in  elenco
separato rispetto a queste ultime.
                              Parte II
CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  FINALIZZATI   AL   POTENZIAMENTO   DELLE
   ATTREZZATURE ED AL MIGLIORAMENTO DELLA PREPARAZIONE TECNICA.
1  - Istanze per la concessione di contributi per il potenziamento di
attrezzature.  Adempimenti   delle   associazioni   e/o   gruppi   di
volontariato.
  Hanno  titolo  alla presentazione della domanda di finanziamento le
associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di  protezione
civile,  iscritte nell'elenco istituito con la presente circolare e/o
iscritte nei registri regionali generali del  volontariato  istituiti
ai  sensi  dell'art.  6  della legge n. 266/91, sempreche' esplichino
attivita' di protezione civile.
 La  domanda deve essere presentata in conformita' del modello di cui
all'allegato B della presente circolare e deve  essere  inoltrata  al
Dipartimento  della  protezione  civile  -  Ufficio affari generali e
volontariato - Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma, corredata di:
    a) relazione tecnico-esplicativa da cui si evincano le  possibili
e prevedibili modalita' d'impiego delle attrezzature che si intendono
acquisire;
    b) parere della prefettura competente per territorio;
    c)  preventivi  e  documentazione  contabile relativi ai costi ed
oneri  connessi  all'acquisizione  delle  attrezzature  oggetto   del
finanziamento;
    d) parere dell'ufficio tecnico erariale competente, attestante la
congruita' del preventivo di spesa attinente la dotazione strumentale
da acquisire;
    e)  parere della regione o della provincia autonoma ai fini di un
coordinamento con i finanziamenti erogabili in sede locale;
    f)  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di   notorieta'   del
rappresentante   legale   dell'associazione   attestante  l'eventuale
concessione di contributi o  agevolazioni  finanziarie  da  parte  di
altre  amministrazioni  pubbliche  o da parte di privati, ricevute al
medesimo titolo, ovvero l'inesistenza di tali contribuzioni.
2 - Istanze per la concessione di  contributi  per  il  miglioramento
della preparazione tecnica. Adempimenti delle associazioni e/o gruppi
di volontariato.
  Le  associazioni  e/o organizzazioni/gruppi di volontariato possono
richiedere contributi per il sostegno di attivita'  di  addestramento
finalizzate  al  miglioramento della preparazione tecnica, nonche' di
formazione generale.
  Le istanze di contributo debbono essere presentate  in  conformita'
al  modello  di  cui all'allegato C della presente circolare e devono
essere inoltrate al Dipartimento della protezione  civile  -  Ufficio
affari generali e volontariato, corredate di:
    a) relazione illustrativa attinente le attivita' di addestramento
o   di   formazione   che  si  intendono  effettuare  per  migliorare
l'efficienza operativa dell'associazione, con l'indicazione dei tempi
e delle risorse impiegabili;
    b) preventivi e documentazione contabile  relativa  ai  costi  ed
oneri connessi alle attivita' oggetto del finanziamento;
    c)   analisi   costi-benefici   relativa   alle   finalita'   che
l'associazione persegue e al possibile impiego sul  territorio  delle
risorse umane addestrate;
    d)  parere  della  competente  prefettura  per  le  attivita'  di
addestramento, simulazione od esercitazione;
    e) parere della  regione  o  provincia  autonoma  competente  per
territorio;
    f)  eventuale parere di altra pubblica amministrazione competente
in relazione alla tipologia dell'attivita' tendente al  miglioramento
della preparazione tecnica;
    g)   dichiarazione   sostitutiva   di   atto  di  notorieta'  del
rappresentante  legale  dell'associazione,   attestante   l'eventuale
concessione  di  contributi  o  agevolazioni  finanziarie da parte di
altre amministrazioni pubbliche o da parte di  privati,  ricevute  al
medesimo titolo, ovvero l'inesistenza di tali contribuzioni.
3  - Ulteriori condizioni per la concessione di contributi. Motivi di
inammissibilita'.
  Le   associazioni   e/o   organizzazioni/gruppi   di   volontariato
interessate  alla presentazione delle istanze di contributo di cui ai
punti sub 1 e 2 debbono tener conto che:
    a) l'ammontare complessivo dei contributi  pubblici  e/o  privati
non  puo'  superare  l'importo  delle  spese effettivamente sostenute
dall'associazione  nell'acquisizione  delle  attrezzature   e   nella
realizzazione delle attivita' addestrative e/o formative;
    b)   la   concessione   dei   contributi   e'   subordinata  alle
compatibilita' finanziarie e alle disponibilita' di bilancio previsti
per il Dipartimento della protezione civile;
    c) il provvedimento di concessione del contributo e' emesso sulla
base del piano di ripartizione  predisposto  dal  Dipartimento  della
protezione civile e tenendo conto degli obblighi previsti dall'art. 6
del sopracitato regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge n.
225/92;
    d)   il   Dipartimento  della  protezione  civile  puo'  disporre
accertamenti  per  verificare  l'effettivo  impiego   delle   risorse
concesse a seguito delle istanze approvate.
  Si  evidenzia  infine  che  per  assicurare un'omogenea valutazione
delle istanze prodotte dalle associazioni  e/o  organizzazioni/gruppi
di   volontariato   e  per  consentire  che  l'iter  istruttorio  sia
completato  nei  limiti  temporali  indicati   nel   regolamento   di
attuazione  dell'art.  18 della legge n. 225/92, non saranno ritenute
ammissibili le istanze non conformi ai modelli allegati alla presente
circolare e/o prive della documentazione ivi indicata.
  Il Dipartimento della protezione civile  si  riserva,  inoltre,  di
richiedere  eventuale  ulteriore documentazione, nei termini previsti
dal citato regolamento, ai fini di una piu' completa valutazione  del
progetto di finanziamento presentato.
                       Il Sottosegretario di Stato: FUMAGALLI CARULLI