IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita' con nota n. 2004 del 26 luglio 1994; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16; Visto il fax del 28 ottobre 1994, contenente in allegato il parere del Consiglio universitario nazionale del 27 ottobre 1994; Riconosciuta la particolare neccessita' di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nell'art. 21, relativo all'elenco degli insegnamenti opzionali dei vari indirizzi del corso di laurea in scienze politiche, sono aggiunte le seguenti discipline: diritto degli enti locali (nell'indirizzo politico-amministrativo); storia del pensiero sociologico; sociologia dell'ambiente; teoria e tecniche delle comunicazioni di massa; statistica giudiziaria (nell'indirizzo politico-sociale).