IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939,  n.  1098,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle  autorita'
accademiche  di  questa  Universita'  con  nota n. 2004 del 26 luglio
1994;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;
  Visto il fax del 28 ottobre 1994, contenente in allegato il  parere
del Consiglio universitario nazionale del 27 ottobre 1994;
  Riconosciuta  la  particolare neccessita' di approvare le modifiche
proposte, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Cagliari, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Nell'art.  21, relativo all'elenco degli insegnamenti opzionali dei
vari indirizzi  del  corso  di  laurea  in  scienze  politiche,  sono
aggiunte   le   seguenti   discipline:   diritto  degli  enti  locali
(nell'indirizzo   politico-amministrativo);   storia   del   pensiero
sociologico;   sociologia  dell'ambiente;  teoria  e  tecniche  delle
comunicazioni  di  massa;  statistica   giudiziaria   (nell'indirizzo
politico-sociale).