IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente  misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572,
concernente l'interpretazione autentica dell'art. 5  del  sopracitato
decreto-legge n. 148;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Ritenuta  l'esigenza  di individuare criteri per la concessione dei
benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti finanziari  posti
dal  successivo  comma  13,  dell'art.  5 del suddetto decreto-legge,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4 a fronte  dei
limiti  finanziari  posti  dal  successivo  comma 13, dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio 1993, n. 236, vengono individuati i seguenti
criteri di priorita':
    a) data dell'accordo - ove  esistente  -  intervenuto  a  livello
ministeriale tra le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori
e  societa' controllate e/o collegate ad un unico gruppo industriale.
Tale data verra' specificamente indicata  nei  decreti  che  verranno
adottati;
    b)  ordine  cronologico  di  inoltro delle istanze da parte delle
imprese interessate,  presso  il  competente  ufficio  regionale  del
lavoro  e  della  massima occupazione, quale si rileva dalla relativa
data di protocollo. Nel caso di piu' istanze  concernenti  la  stessa
impresa,  data  la  sua articolazione sul territorio, si considera la
data di protocollo piu' favorevole.