IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572, concernente l'interpretazione autentica dell'art. 5 del sopracitato decreto-legge n. 148; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Ritenuta l'esigenza di individuare criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti finanziari posti dal successivo comma 13, dell'art. 5 del suddetto decreto-legge, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Decreta: Art. 1. Per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4 a fronte dei limiti finanziari posti dal successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, vengono individuati i seguenti criteri di priorita': a) data dell'accordo - ove esistente - intervenuto a livello ministeriale tra le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e societa' controllate e/o collegate ad un unico gruppo industriale. Tale data verra' specificamente indicata nei decreti che verranno adottati; b) ordine cronologico di inoltro delle istanze da parte delle imprese interessate, presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, quale si rileva dalla relativa data di protocollo. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo piu' favorevole.