IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista   la   legge   28   febbraio  1987,  n.  56,  recante  "Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro" e,  in  particolare,  gli
articoli 1 e 2;
  Visti  i  propri  decreti  del  31  ottobre  1987 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988) e del  22  febbraio  1993
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  169 del 21 luglio 1993),
istitutivo delle sezioni circoscrizionali  per  l'impiego  e  per  il
collocamento   in   agricoltura  nella  regione  Veneto  il  primo  e
parzialmente modificativo delle sue statuizioni il successivo;
  Considerato  che  l'attuazione  dei   predetti   provvedimenti   ha
evidenziato  l'esigenza  di  ulteriori modifiche e aggiustamenti onde
pervenire ad una  piu'  razionale  articolazione  territoriale  degli
uffici  preposti  alla  gestione  del  mercato del lavoro, in modo da
assicurare   un   assetto   maggiormente   adeguato    al    migliore
soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro
tra domanda e offerta di impiego;
  Tenuto  conto  delle  condizioni  socio-economiche  del territorio,
delle    articolazioni    territoriali    delle    altre    strutture
amministrative, nonche' dello stato dei collegamenti e dei trasporti;
  Acquisito  il  parere  reso,  ai  sensi dell'art. 1, secondo comma,
della suddetta legge, dalla commissione regionale per  l'impiego  del
Veneto  nella seduta del 2 giugno 1994, concernente l'opportunita' di
trasferire il comune di  Perarolo  di  Cadore  (Belluno)  dall'ambito
territoriale  della  sezione  circoscrizionale per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura n. 7 di Belluno a quello della sezione n.
9 con sede a Calalzo di Cadore e  ritenuto  di  dover  provvedere  in
conformita' al medesimo;
                              Decreta:
Provincia di Belluno.
  Il  comune  di  Perarolo  di Cadore, gia' appartenente alla sezione
circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento  in  agricoltura
n.  7 di Belluno, viene trasferito alla sezione circoscrizionale n. 9
con sede a Calalzo di Cadore.
  Per effetto del disposto di cui al  punto  precedente,  gli  ambiti
territoriali  delle  sezioni  circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura n. 7 con sede a Belluno e n. 9 con sede a
Calalzo di Cadore sono cosi' modificati:
   n. 7 di Belluno, con sede a Belluno,  comprendente  i  comuni  di:
Belluno,  Castello  Lavazzo, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Forno di
Zoldo, Limana, Longarone, Mel, Ospitale di  Cadore,  Pieve  d'Alpago,
Ponte  nelle  Alpi,  Puos  d'Alpago,  Sedico,  Sospirolo,  Soverzene,
Tambre, Trichiana, Zoldo Alto, Zoppe' di Cadore;
   n. 9  di  Calalzo  di  Cadore,  con  sede  a  Calalzo  di  Cadore,
comprendente i comuni di: Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo
di  Cadore, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo,
Danta, Domegge di Cadore,  Lorenzago  di  Cadore,  Lozzo  di  Cadore,
Perarolo  di  Cadore,  Pieve  di Cadore, San Nicolo' di Comelico, San
Pietro di Cadore, Santo  Stefano  di  Cadore,  San  Vito  di  Cadore,
Sappada, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore.
    Roma, 26 settembre 1994
                                                Il Ministro: MASTELLA