IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1983, n. 730, concernente le modalita' di rendicontazione; Visto il verbale di sopralluogo effettuato il 10 settembre 1993 dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche che conferma il permanere di grave pericolo per l'incolumita' degli abitanti del comune di Lozzo di Cadore e constata la inderogabile necessita' di procedere al completamento dei lavori previsti in progetto; Vista la nota prot. 3706 datata 16 giugno 1994 del sindaco del comune di Lozzo di Cadore con la quale viene richiesto l'ulteriore conclusivo finanziamento di L. 3.000.000.000 per consentire il completamento dell'intervento di sistemazione del residuo versante in frana del monte Revis, stante la persistente situazione di pericolo per la pubblica incolumita'; Vista la nota prot. 2097/20-2 Div. Gab. datata 6 settembre 1994 della prefettura di Belluno con la quale viene rappresentata la pericolosita' della frana nonostante siano in corso i lavori del quinto lotto evidenziando la necessita' di accogliere l'istanza dell'amministrazione comunale per consentire con l'ulteriore finanziamento di L. 3.000.000.000 di porre in sicurezza l'area di frana; Visti i propri decreti n. 240 del 9 aprile 1993, n. 476 del 12 aprile 1991, le ordinanze n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, n. 1846/FPC del 30 dicembre 1989 e n. 2345/FPC del 27 dicembre 1993 rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1988, n. 13 del 17 gennaio 1990, e n. 5 dell'8 gennaio 1994, con i quali sono stati disposti interventi parziali per l'eliminazione del pericolo incombente, accertato dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, per un importo complessivo di L. 10.000.000.000; Ravvisato che le situazioni prospettate presentano effettivamente una grave minaccia per l'integrita' fisica di persone o cose e che pertanto sussiste l'urgenza, rappresentata dal sindaco di Lozzo di Cadore e dal prefetto di Belluno, di intervenire allo scopo di evitare situazioni di maggiori pericoli o danni; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, nonche' al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. Per gli interventi di cui in premessa e' assegnata al comune di Lozzo di Cadore la somma di L. 3.000.000.000.