IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1983, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Visto il verbale di sopralluogo effettuato il 10 settembre 1993 dal
gruppo nazionale per la difesa dalle  catastrofi  idrogeologiche  che
conferma  il  permanere  di  grave  pericolo  per l'incolumita' degli
abitanti del comune di Lozzo di Cadore  e  constata  la  inderogabile
necessita'  di  procedere  al  completamento  dei  lavori previsti in
progetto;
  Vista la nota prot. 3706 datata 16  giugno  1994  del  sindaco  del
comune  di  Lozzo  di Cadore con la quale viene richiesto l'ulteriore
conclusivo finanziamento di  L.    3.000.000.000  per  consentire  il
completamento dell'intervento di sistemazione del residuo versante in
frana  del  monte Revis, stante la persistente situazione di pericolo
per la pubblica incolumita';
  Vista la nota prot. 2097/20-2 Div. Gab.  datata  6  settembre  1994
della  prefettura  di  Belluno  con  la  quale viene rappresentata la
pericolosita' della frana nonostante siano  in  corso  i  lavori  del
quinto  lotto  evidenziando  la  necessita'  di  accogliere l'istanza
dell'amministrazione  comunale   per   consentire   con   l'ulteriore
finanziamento  di  L.  3.000.000.000  di porre in sicurezza l'area di
frana;
  Visti i propri decreti n. 240 del 9 aprile  1993,  n.  476  del  12
aprile 1991, le ordinanze n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, n. 1846/FPC
del   30   dicembre   1989   e  n.  2345/FPC  del  27  dicembre  1993
rispettivamente pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  93  del  21
aprile  1988,  n. 13 del 17 gennaio 1990, e n. 5 dell'8 gennaio 1994,
con  i  quali   sono   stati   disposti   interventi   parziali   per
l'eliminazione   del   pericolo   incombente,  accertato  dal  gruppo
nazionale per la  difesa  dalle  catastrofi  idrogeologiche,  per  un
importo complessivo di L. 10.000.000.000;
  Ravvisato  che  le situazioni prospettate presentano effettivamente
una grave minaccia per l'integrita' fisica di persone o  cose  e  che
pertanto  sussiste  l'urgenza,  rappresentata dal sindaco di Lozzo di
Cadore e dal prefetto  di  Belluno,  di  intervenire  allo  scopo  di
evitare situazioni di maggiori pericoli o danni;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, nonche' al regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440  al  regio
decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per gli interventi di cui in premessa e'  assegnata  al  comune  di
Lozzo di Cadore la somma di L. 3.000.000.000.