IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalita' di rendicontazione; Vista la segnalazione della prefettura di Modena trasmessa con nota n. 1277/20-1 datata 2 giugno 1992 con la quale viene rappresentata la grave situazione statica della chiesa di S. Domenico nel comune di Modena derivante da fenomeni idrogeologici di subsidenza; Vista la documentazione inviata con nota n. 411 datata 28 maggio 1992 del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Modena con la quale vengono precisati gli interventi di consolidamento della chiesa di S. Domenico e viene richiesto un finanziamento di L. 1.460.000.000 per il risanamento statico delle strutture; Visto il verbale del sopralluogo del 4 aprile 1991 con il quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato il permanere delle condizioni di pericolo incombente nella chiesa di S. Domenico causata da fenomeni di subsidenza; Considerata la limitatezza dei fondi disponibili per tali esigenze; Ravvisata la necessita' di aderire in parte alla richiesta del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Modena al fine di fare eseguire le opere piu' urgenti necessarie a conseguire quegli obiettivi minimi di sicurezza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma tra cui, in particolare, il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. Il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Modena e' autorizzato a compiere tutte le opere e gli interventi urgenti minimi e necessari a porre in sicurezza le strutture della chiesa di S. Domenico per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'.