IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  interventi  per  dissesti  idrogeologici  nel territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1,  comma  1,  del
citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Vista la segnalazione della prefettura di Modena trasmessa con nota
n. 1277/20-1 datata 2 giugno 1992 con la quale viene rappresentata la
grave  situazione  statica  della chiesa di S. Domenico nel comune di
Modena derivante da fenomeni idrogeologici di subsidenza;
  Vista la documentazione inviata con nota n. 411  datata  28  maggio
1992  del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Modena con
la quale vengono precisati gli  interventi  di  consolidamento  della
chiesa  di  S.  Domenico  e  viene  richiesto  un finanziamento di L.
1.460.000.000 per il risanamento statico delle strutture;
  Visto il verbale del sopralluogo del 4 aprile 1991 con il quale  il
gruppo  nazionale  per  la  difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha
accertato il permanere delle condizioni di pericolo incombente  nella
chiesa di S. Domenico causata da fenomeni di subsidenza;
  Considerata la limitatezza dei fondi disponibili per tali esigenze;
  Ravvisata  la  necessita'  di  aderire  in parte alla richiesta del
provveditorato regionale alle opere pubbliche di Modena  al  fine  di
fare  eseguire  le  opere piu' urgenti necessarie a conseguire quegli
obiettivi minimi di sicurezza per la salvaguardia  della  pubblica  e
privata incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma tra cui, in particolare, il  decreto  legislativo  18  novembre
1923,  n. 2440, il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il provveditorato regionale  alle  opere  pubbliche  di  Modena  e'
autorizzato a compiere tutte le opere e gli interventi urgenti minimi
e  necessari  a  porre  in  sicurezza le strutture della chiesa di S.
Domenico per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'.