IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 255;
  Visti  il  telegramma  n.  5371/20.3/GAB datato 8 ottobre 1994 e la
nota prot. n. 5476/20.3/GAB datata 17 ottobre 1994  della  prefettura
di  Novara,  con  i quali viene rappresentata la minaccia di pericolo
incombente sull'abitato  del  comune  di  Macugnaga  e  trasmessa  la
relazione  di  massima  sulle opere di sistemazione idrogeologica del
torrente Anza redatte dallo stesso comune;
  Vista la relazione sopracitata del comune di Macugnaga  da  cui  si
evince  che  l'evento  alluvionale  di  piena  del  settembre 1993 ha
provocato  imponenti  dissesti   nel   bacino   del   torrente   Anza
interessando  gli  insediamenti abitativi del territorio comunale con
conseguente rischio elevato per gli stessi insediamenti;
  Vista la nota prot. 047 datata 12 ottobre 1994 del presidente della
giunta regionale Piemonte con la  quale,  rappresentando  le  proprie
difficolta'  per far fronte alle situazioni di rischio per carenza di
fondi,  richiede  un  finanziamento  straordinario  di  almeno  2.000
milioni per porre in sicurezza l'abitato di Macugnaga;
  Visto  il verbale del sopralluogo del 19 ottobre 1994, con il quale
il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche  ha
accertato  il  permanere  delle  condizioni  di  pericolo  incombente
derivato dai gravi danni alle fondazioni  delle  opere  spondali  del
torrente  Anza  poste  a  difesa  del  centro  abitato della frazione
Pecetto del comune di Macugnaga in seguito  agli  eventi  alluvionali
del settembre 1993 e del settembre 1994;
  Considerato  che  la situazione prospettata presenta effettivamente
una grave minaccia per l'integrita' fisica di persone o danni a  cose
e  che  pertanto  sussiste  l'urgenza,  rappresentata  dalla predetta
regione, di intervenire allo scopo di evitare situazioni di  maggiori
pericoli o danni;
  Vista  la lettera della regione Piemonte datata 3 agosto 1994 dalla
quale  si  evince  che  la  situazione  di  grave  pericolo  che   ha
giustificato a suo tempo l'adozione dell'ordinanza n. 2390 in data 10
agosto  1994  sussiste  anche per i comuni di S. Benigno, Montanaro e
Fogliazzo in provincia di Torino e che pertanto  detti  comuni  vanno
inseriti tra quelli beneficiari dell'ordinanza predetta;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma nonche' al decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 ed  al
regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed
integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Allo scopo di evitare piu' gravi e maggiori danni a persone o cose,
il presidente della regione Piemonte e' autorizzato a compiere  tutte
le  opere  e  gli  interventi urgenti e necessari lungo il bacino del
torrente Anza nel comune di Macugnaga.