IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 255; Visti il telegramma n. 5371/20.3/GAB datato 8 ottobre 1994 e la nota prot. n. 5476/20.3/GAB datata 17 ottobre 1994 della prefettura di Novara, con i quali viene rappresentata la minaccia di pericolo incombente sull'abitato del comune di Macugnaga e trasmessa la relazione di massima sulle opere di sistemazione idrogeologica del torrente Anza redatte dallo stesso comune; Vista la relazione sopracitata del comune di Macugnaga da cui si evince che l'evento alluvionale di piena del settembre 1993 ha provocato imponenti dissesti nel bacino del torrente Anza interessando gli insediamenti abitativi del territorio comunale con conseguente rischio elevato per gli stessi insediamenti; Vista la nota prot. 047 datata 12 ottobre 1994 del presidente della giunta regionale Piemonte con la quale, rappresentando le proprie difficolta' per far fronte alle situazioni di rischio per carenza di fondi, richiede un finanziamento straordinario di almeno 2.000 milioni per porre in sicurezza l'abitato di Macugnaga; Visto il verbale del sopralluogo del 19 ottobre 1994, con il quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato il permanere delle condizioni di pericolo incombente derivato dai gravi danni alle fondazioni delle opere spondali del torrente Anza poste a difesa del centro abitato della frazione Pecetto del comune di Macugnaga in seguito agli eventi alluvionali del settembre 1993 e del settembre 1994; Considerato che la situazione prospettata presenta effettivamente una grave minaccia per l'integrita' fisica di persone o danni a cose e che pertanto sussiste l'urgenza, rappresentata dalla predetta regione, di intervenire allo scopo di evitare situazioni di maggiori pericoli o danni; Vista la lettera della regione Piemonte datata 3 agosto 1994 dalla quale si evince che la situazione di grave pericolo che ha giustificato a suo tempo l'adozione dell'ordinanza n. 2390 in data 10 agosto 1994 sussiste anche per i comuni di S. Benigno, Montanaro e Fogliazzo in provincia di Torino e che pertanto detti comuni vanno inseriti tra quelli beneficiari dell'ordinanza predetta; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma nonche' al decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. Allo scopo di evitare piu' gravi e maggiori danni a persone o cose, il presidente della regione Piemonte e' autorizzato a compiere tutte le opere e gli interventi urgenti e necessari lungo il bacino del torrente Anza nel comune di Macugnaga.