IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; Vista la legge 1 marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in favore del cinema"; Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in favore del cinema"; Visto l'art. 9 del citato decreto-legge n. 26/1994; Ritenuto di dover fissare i criteri relativi alla concessione dell'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita'; Sentita la Commissione centrale per la cinematografia nella seduta del 25 luglio 1994; Decreta: Art. 1. Obbligo di preventiva autorizzazione 1. Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita' sono subordinati ad autorizzazione dell'autorita' competente in materia di spettacolo. 2. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche. 3. L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti puo' essere rilasciata soltanto per le localita' sprovviste di sale cinematografiche. 4. Nei casi di ristrutturazione funzionale di una sala cinematografica che non sia finalizzata alla trasformazione in multisala, come definita dall'art. 2, e non implichi aumento del numero dei posti, non vi e' necessita' di alcuna autorizzazione.