IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 1 del  decreto-legge  n.  642  del  22  novembre  1994
(Gazzetta  Ufficiale  n.  273 del 22 novembre 1994) contenente misure
urgenti per il settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi
con il quale, al comma 1, si autorizza per il primo semestre 1994  la
spesa  di lire 285 miliardi al fine di consentire, entro il limite di
stanziamento predetto, a parziale copertura dell'incremento dei costi
di trasporto, la concessione di un credito d'imposta a  favore  delle
imprese  nazionali  autorizzate  all'esercizio  dell'autotrasporto di
merci per conto di terzi, nonche' di un contributo per le imprese  di
autotrasporto  aderenti  ad uno dei Paesi membri della Unione europea
rapportato ai consumi di gasolio  per  autotrazione  per  i  percorsi
effettuati nel territorio italiano;
  Tenuto   conto  che  presupposto  per  l'adozione  dei  decreti  da
adottarsi dal Ministro dei trasporti e della navigazione di  concerto
con  il  Ministro  delle  finanze  per  la  distribuzione delle somme
corrispondenti e' la ripartizione tra le due  categorie  beneficiarie
del fondo globale stanziato;
  Considerato   che   il   criterio   su  cui  si  fonda  il  riparto
dell'ammontare globale dello stanziamento tra le due  categorie  trae
motivo dal diverso percorso effettuato sul territorio italiano e che,
al   fine   della  compensazione  dei  maggiori  costi  di  trasporto
sopportati, si e' quantificata una cifra corrispondente al 5,25%  del
fondo previsto;
                              Decreta:
  L'ammontare  della  spesa di lire 285 miliardi in favore di imprese
di trasporto nazionali e di quelle aderenti ad uno dei  Paesi  membri
della  Unione europea, a parziale copertura dell'incremento dei costi
di trasporto sostenuti, e' ripartito, rispettivamente, in lire 270  e
15 miliardi tra le due predette categorie.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 24 novembre 1994
                                                   Il Ministro: FIORI
 
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla quale e' operato il rinvio. Resta invariato il  valore
          e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
          Nota alle premesse:
             -  I  commi  1  e  2  dell'art.  1  del D.L. n. 642/1994
          (Interventi per il settore dell'autotrasporto di  cose  per
          conto  di  terzi),  in  corso di conversione in legge, sono
          cosi' formulati:
             "1.  Per il primo semestre dell'anno 1994 e' concesso un
          credito d'imposta di complessive lire 285 miliardi a favore
          delle   imprese   nazionali    autorizzate    all'esercizio
          dell'autotrasporto  di  merci  per  conto terzi, nonche' un
          contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi  membri
          della   C.E.,   rapportato   ai   consumi  di  gasolio  per
          autotrazione  per  i  percorsi  effettuati  nel  territorio
          italiano.
             2.  Il  Ministro  dei trasporti e della navigazione, con
          proprio decreto, ripartisce  i  fondi  disponibili  tenendo
          conto  delle percorrenze effettuate sul territorio italiano
          dalle due categorie di autotrasportatori di cose per  conto
          di terzi di cui al comma 1".