AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1.
 
  1.  Per  incentivare  l'urgente  avvio degli interventi in pesca ed
acquacoltura  il  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  provvede  alla  tempestiva  programmazione  delle  risorse
finanziarie disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:
    a) per l'attuazione della  legge  28  agosto  1989,  n.  302,  e'
autorizzata  la  complessiva  spesa  di  lire  63.000  milioni per il
triennio 1994-1996, in ragione di lire 17.000 milioni per il 1994, di
lire 25.000 milioni per l'anno 1995 e  di  lire  21.000  milioni  per
l'anno  1996.  A valere sulle predette somme per l'anno 1994 la quota
di lire 3.000 milioni e' destinata all'erogazione di un contributo ((
una tantum )) per la  ricapitalizzazione  dei  Consorzi  di  garanzia
collettiva  fidi, istituiti ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n.
41, che  concorrono  alla  costituzione  di  fondi  di  garanzia.  La
ripartizione  delle  quote  tra  i  Consorzi e' stabilita con decreto
ministeriale, su parere  del  Comitato  finanziamenti,  istituito  ai
sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 41 del 1982;
    b)  per l'attuazione del IV Piano nazionale della pesca marittima
adottato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio  1982,  n.
41,  con  decreto  del  Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali 21 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 1994, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire  98.000
milioni  per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 30.000 milioni
per l'anno 1994, di lire 32.000 milioni per l'anno  1995  e  di  lire
36.000 milioni per l'anno 1996;
    c)  per  l'attuazione  della  legge  5  febbraio  1992, n. 72, e'
autorizzata la complessiva  spesa  di  lire  22.000  milioni  per  il
triennio 1994-1996, in ragione di lire 14.000 milioni per l'anno 1994
e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
    d)    per    l'attuazione    delle    misure    concernenti    la
ricapitalizzazione delle  cooperative  di  pesca  e  gli  accordi  di
programma  prevista  dal Piano di cui alla lettera b), e' autorizzata
la  spesa  complessiva  di  lire  16.000  milioni  per  il   triennio
1994-1996,  in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, di lire
6.000 milioni per l'anno 1995 e di  lire  6.000  milioni  per  l'anno
1996;
    e)  per  l'attuazione,  nell'ambito dell'accordo di programma con
l'ISMEA, del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali  di
mercato  e  sui  consumi  in  materia  di  pesca e di acquacoltura e'
autorizzata la  complessiva  spesa  di  lire  9.000  milioni  per  il
triennio  1994-1996,  in  ragione  di lire 3.000 milioni per ciascuno
degli anni 1994, 1995 e 1996.
  2. Con decreto del Ministro delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali,  sentita  la  Commissione  consultiva centrale della pesca
marittima, sono disposte le ripartizioni delle somme di cui al  comma
1, lettere a) e d), nonche' le modalita' tecniche di attuazione delle
misure di cui al comma 1, lettere c) e d).
 
          Riferimenti normativi:
             -  La  legge  n. 302/1989 reca la disciplina del credito
          peschereccio di esercizio.
             - Il testo degli articoli 1 e 23 della legge n.  41/1982
          (Piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
          marittima),   come   modificati,   rispettivamente,   dagli
          articoli 1 e 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, e' il
          seguente:
             "Art.  1  (Piano  nazionale). - Al fine di promuovere lo
          sfruttamento razionale e la  valorizzazione  delle  risorse
          biologiche  del  mare  attraverso  uno sviluppo equilibrato
          della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile,
          tenuto conto dei programmi statali  e  regionali  anche  in
          materie   connesse,  degli  indirizzi  comunitari  e  degli
          impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano
          nazionale degli interventi previsti dalla  presente  legge.
          Tale  piano, di durata triennale, e' elaborato dal Comitato
          nazionale per la conservazione e la gestione delle  risorse
          biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art.
          3, ed approvato dal CIPE.
             Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani
          triennali,  da  predisporre  entro il penultimo semestre di
          ciascun  triennio,  e  le  eventuali   modifiche   che   si
          rendessero   necessarie   in   relazione   alla  evoluzione
          tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.
             Gli interventi previsti  dalla  presente  legge  debbono
          essere   finalizzati   al   raggiungimento   dei   seguenti
          obiettivi:
               a) gestione razionale  delle  risorse  biologiche  del
          mare;
               b)  incremento  di  talune produzioni e valorizzazione
          delle specie massive della pesca marittima nazionale;
               c)  diversificazione  della  domanda,  ampliamento   e
          razionalizzazione  del mercato, nonche' aumento del consumo
          dei prodotti ittici nazionali;
               d)  aumento  del valore aggiunto dei prodotti ittici e
          relativi riflessi occupazionali;
               e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e
          di sicurezza a bordo;
               f)  miglioramento  della  bilancia   commerciale   del
          settore.
             Per  il raggiungimento di tali obbiettivi debbono essere
          realizzati:
              1) lo sviluppo della ricerca scientifica e  tecnologica
          applicata  alla  pesca  marittima ed all'acquacoltura nelle
          acque marine e salmastre;
              2) la conservazione e lo  sfruttamento  ottimale  delle
          risorse biologiche del mare;
              3)  la  regolazione  dello  sforzo di pesca in funzione
          delle reali ed accertate capacita' produttive del mare;
              4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della  flotta
          peschereccia e dei mezzi di produzione;
              5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di
          cooperative e delle associazioni dei produttori;
              6)  lo  sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e
          salmastre;
              7) l'istituzione di  zone  di  riposo  biologico  e  di
          ripopolamento   attivo,  da  realizzarsi  anche  attraverso
          strutture artificiali;
              8)     l'ammodernamento,     l'incremento     e      la
          razionalizzazione delle strutture a terra;
              9)  la  riorganizzazione  e  lo  sviluppo della rete di
          distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
              10)  il  potenziamento  delle  strutture   centrali   e
          periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo
          e  la  sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo
          di pesca e alla programmazione;
              10-bis) il  miglioramento  ed  il  potenziamento  delle
          strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca.
              Per  il  raggiungimento degli obiettivi di cui al n. 6)
          del quarto comma,  il  Ministro  della  marina  mercantile,
          nell'adozione   del   piano,   tiene   conto   anche  delle
          agevolazioni   delle   quali,    in    conseguenza    della
          equiparazione  ad  altre  categorie  produttive prevista da
          norme  speciali,  beneficiano  gli  acquacoltori  in  acque
          marine e salmastre".
             "Art. 23 (Concessione dei contributi a fondo perduto). -
          La  concessione  dei contributi a fondo perduto e' disposta
          con decreto del Ministro della marina  mercantile,  sentito
          il parere di un apposito Comitato composta da:
             a)  il  direttore  generale  della  pesca  marittima del
          Ministero della marina mercantile, che lo presiede;
             b) il vice direttore generale della  direzione  generale
          della   pesca   marittima   del   Ministero   della  marina
          mercantile,  che  lo  presiede  in  caso   di   assenza   o
          impedimento del presidente;
             c)  due  funzionari della direzione generale della pesca
          marittima del Ministero della marina mercantile;
             d) un funzionario del Ministero del tesoro;
             e)  quattro  esperti  in  ricerche  applicate alla pesca
          marittima ed all'acquacoltura, designati  dal  Comitato  di
          cui  all'art.  6,  di cui due dell'Istituto centrale per la
          ricerca scientifica  e  tecnologica  applicata  alla  pesca
          marittima;
             f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle
          cooperative   della   pesca  designati  dalle  associazioni
          stesse;
             g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca
          designati dalle associazioni nazionali di categoria;
             h) quattro rappresentanti  dei  lavoratori  della  pesca
          designati  dalle  organizzazioni  sindacali  presenti nella
          Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
             i) un rappresentante delle industrie conserviere;
             l) un rappresentante degli acquacoltori in acque  marine
          e salmastre.
             I  componenti del Comitato sono nominati con decreto del
          Ministro della marina mercantile. I componenti di cui  alle
          lettere  c),  d),  e),  f), g), h), i) e l) del primo comma
          possono essere confermati una sola volta.
             Il Comitato esprime il proprio preventivo  parere  sulle
          domande  di  concessione dei mutui sul Fondo per il credito
          peschereccio.
             Il  Comitato  valuta  la  compatibilita'  delle  singole
          iniziative  con  il  piano  di cui all'art. 1, nel rispetto
          delle priorita', dei vincoli e degli obiettivi fissati  dal
          piano stesso.
             Il  Comitato  riferisce  ogni  sei  mesi,  con  apposita
          relazione, al Comitato di cui all'art. 3.
             Le  funzioni  di  segretario   sono   affidate   ad   un
          funzionario  della Direzione generale della pesca marittima
          di livello  non  inferiore  al  settimo  coadiuvato  da  un
          impiegato di livello inferiore al settimo.
             Le  sedute  del  Comitato sono valide con la presenza di
          almeno la meta' dei  membri  in  prima  convocazione  e  di
          almeno un terzo in seconda convocazione.
             Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla
          maggioranza  degli  intervenuti; in caso di parita' prevale
          il voto del presidente.
             Il  presidente  puo'  convocare  alle  riunioni,   senza
          diritto  di  voto,  funzionari  del  Ministero della marina
          mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei
          all'amministrazione statale".
             - Il D.M. 21 dicembre 1993, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  n. 12 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
          n. 17 del 22 gennaio 1994, adotta il quarto Piano triennale
          della  pesca  marittima  e  dell'acquicoltura  nelle  acque
          marine e salmastre 1994-96.
             -   La   legge  n.  72/1992  reca  norme  sul  Fondo  di
          solidarieta' nazionale della pesca.