AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Per incentivare l'urgente avvio degli interventi in pesca ed acquacoltura il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine: a) per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 63.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 17.000 milioni per il 1994, di lire 25.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 21.000 milioni per l'anno 1996. A valere sulle predette somme per l'anno 1994 la quota di lire 3.000 milioni e' destinata all'erogazione di un contributo (( una tantum )) per la ricapitalizzazione dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione delle quote tra i Consorzi e' stabilita con decreto ministeriale, su parere del Comitato finanziamenti, istituito ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 41 del 1982; b) per l'attuazione del IV Piano nazionale della pesca marittima adottato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 21 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1994, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 98.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno 1994, di lire 32.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 36.000 milioni per l'anno 1996; c) per l'attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 72, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 22.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 14.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996; d) per l'attuazione delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca e gli accordi di programma prevista dal Piano di cui alla lettera b), e' autorizzata la spesa complessiva di lire 16.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, di lire 6.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1996; e) per l'attuazione, nell'ambito dell'accordo di programma con l'ISMEA, del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca e di acquacoltura e' autorizzata la complessiva spesa di lire 9.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. 2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono disposte le ripartizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e d), nonche' le modalita' tecniche di attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere c) e d).
Riferimenti normativi: - La legge n. 302/1989 reca la disciplina del credito peschereccio di esercizio. - Il testo degli articoli 1 e 23 della legge n. 41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, e' il seguente: "Art. 1 (Piano nazionale). - Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, e' elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art. 3, ed approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima. Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare; b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale; c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonche' aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali; d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali; e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo; f) miglioramento della bilancia commerciale del settore. Per il raggiungimento di tali obbiettivi debbono essere realizzati: 1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre; 2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare; 3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacita' produttive del mare; 4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione; 5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori; 6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre; 7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali; 8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra; 9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare; 10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione; 10-bis) il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al n. 6) del quarto comma, il Ministro della marina mercantile, nell'adozione del piano, tiene conto anche delle agevolazioni delle quali, in conseguenza della equiparazione ad altre categorie produttive prevista da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque marine e salmastre". "Art. 23 (Concessione dei contributi a fondo perduto). - La concessione dei contributi a fondo perduto e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composta da: a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede; b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente; c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile; d) un funzionario del Ministero del tesoro; e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca designati dalle associazioni stesse; g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria; h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima; i) un rappresentante delle industrie conserviere; l) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile. I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) del primo comma possono essere confermati una sola volta. Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito peschereccio. Il Comitato valuta la compatibilita' delle singole iniziative con il piano di cui all'art. 1, nel rispetto delle priorita', dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso. Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al Comitato di cui all'art. 3. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livello inferiore al settimo. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il presidente puo' convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero della marina mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei all'amministrazione statale". - Il D.M. 21 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1994, adotta il quarto Piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura nelle acque marine e salmastre 1994-96. - La legge n. 72/1992 reca norme sul Fondo di solidarieta' nazionale della pesca.