IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Visti i propri decreti in data 25 luglio, 25 agosto, 9 e 26 settembre, 24 ottobre e 9 novembre 1994, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime nove tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1 agosto 1994/2004; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 novembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 137.902 miliardi; Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1 agosto 1994/2004, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 febbraio e il 1 agosto di ogni anno. In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potra' essere disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 100 miliardi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 1 dicembre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.