Nelle note trascritte in calce all'art.  5  del  testo  coordinato
citato   in   epigrafe,   riportato  nella  sopra  indicata  Gazzetta
Ufficiale, sono apportate le seguenti rettifiche:
    a pag.  88,  seconda  colonna,  nella  lettera  a)  del  comma  3
dell'art.  24  del  regolamento concernente la riorganizzazione ed il
potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico  e
mareografico,  sismico  e  dighe  nell'ambito  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  approvato  con  D.P.R.  n.  85/1991,  sono
soppresse  le  parole:  "valuta altresi', ai sensi dell'art. 10 della
legge, l'attendibilita' delle previsioni di spesa  in  rapporto  alle
soluzioni tecniche proposte;";
    a  pag.  89,  prima  colonna, nel testo dell'art. 28 del medesimo
regolamento, in luogo di: " .. i provvedimenti regionali  alle  opere
pubbliche  ..",  si legga: " .. i provveditorati regionali alle opere
pubbliche ..".