Nelle note trascritte in calce all'art. 5 del testo coordinato citato in epigrafe, riportato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti rettifiche: a pag. 88, seconda colonna, nella lettera a) del comma 3 dell'art. 24 del regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con D.P.R. n. 85/1991, sono soppresse le parole: "valuta altresi', ai sensi dell'art. 10 della legge, l'attendibilita' delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni tecniche proposte;"; a pag. 89, prima colonna, nel testo dell'art. 28 del medesimo regolamento, in luogo di: " .. i provvedimenti regionali alle opere pubbliche ..", si legga: " .. i provveditorati regionali alle opere pubbliche ..".