IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con il quale si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, con legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente fra l'altro modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 16 novembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 131.362 miliardi; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli dalla Corte dei conti; Attesa l'opportunita' di procedere ad una emissione obbligazionaria sui mercati internazionali per l'ammontare nominale fino a 500 miliardi di yen, suddivisa in tranches della durata di tre, dieci e venti anni; Considerato che, nel mercato internazionale, e' possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di "swap", i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile - anche denominati in altra valuta - ottenendo condizioni di costo piu' favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale fino a 500 miliardi di yen, suddiviso in tre tranches.