IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  stato  (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre  1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e'
autorizzato  ad  effettuare  operazioni   di   indebitamento,   anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
con  modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si
e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e'
determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di  emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonche' il
foro  competente  e la legge applicabile nelle controversie derivanti
dall'indebitamento;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario  1994,  ed
in  particolare  il  comma 5 dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3
della legge 23 settembre 1994, n. 554, con il quale si  e'  stabilito
il  limite  massimo  di  emissione  dei titoli pubblici per l'anno in
corso;
   Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito,  con
modificazioni,  con legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche
al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito  degli  interessi
ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto  il  decreto-legge  9 settembre 1992, n. 372, convertito, con
modificazioni, con legge 5 novembre 1992,  n.  429,  concernente  fra
l'altro  modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di
capitale;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 16
novembre  1994  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  131.362
miliardi;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli dalla Corte dei conti;
  Attesa l'opportunita' di procedere ad una emissione obbligazionaria
sui  mercati  internazionali  per  l'ammontare  nominale  fino  a 500
miliardi di yen, suddivisa in tranches della durata di tre,  dieci  e
venti anni;
  Considerato  che, nel mercato internazionale, e' possibile emettere
titoli obbligazionari a tasso fisso e  sostituire,  secondo  gli  usi
internazionali  che  regolano  i  contratti  di  "swap",  i  relativi
pagamenti a tasso fisso con  pagamenti  a  tasso  variabile  -  anche
denominati  in  altra  valuta  -  ottenendo  condizioni di costo piu'
favorevoli di quelle che si conseguirebbero  attraverso  un  prestito
contratto  a  tasso  variabile nella valuta originaria o in quella di
indebitamento finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  e' disposta un'emissione sui
mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale
fino a 500 miliardi di yen, suddiviso in tre tranches.