IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  397018  dell'11 gennaio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 1994, con il
quale e' stata disposta sul mercato  internazionale  un'emissione  di
titoli del Tesoro per l'importo di 300 miliardi di yen giapponesi, ad
un  tasso  di interesse annuo pari al 3,50%, della durata complessiva
di sette anni e cinque mesi, con decorrenza dal  20  gennaio  1994  e
scadenza il 20 giugno 2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  397932  del  13  giugno 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1994, con il
quale sono stati regolati i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia, per
il servizio finanziario svolto in relazione al prestito in parola;
  Considerato  che  a  seguito  dell'accordo  stipulato  in  data   2
settembre  1994  tra la Repubblica italiana, la Morgan Guaranty Trust
Company  of  New  York  e  la  First  Trust  of  New  York,  National
Association,  quest'ultima  e'  succeduta  alla Morgan Guaranty Trust
Company of New York nelle competenze di "Fiscal Agent"  relativamente
al prestito in parola;
  Attesa l'opportunita' di procedere alla modifica del citato decreto
del  13  giugno 1994, al fine di disciplinare gli aspetti conseguenti
alla sostituzione del "Fiscal Agent";
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 194, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli;
  Ritenuto di doversi provvedere in merito;
                              Decreta:
  Gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale n. 397932 del 13 giugno
1994, citato nelle premesse, vengono sostituiti dai seguenti:
                               Art. 1.
  La First Trust of New York, National Association,  in  qualita'  di
"Fiscal  Agent",  con  riferimento al "Fiscal Agency Agreement" del 1
luglio 1993, provvedera' al rimborso dei titoli, alla scadenza del 20
giugno 2001, nonche' al pagamento degli interessi al tasso del  3,50%
annuo,  da  corrispondersi in rate semestrali posticipate scadenti il
20 giugno ed il 20  dicembre  di  ogni  anno;  la  prima  rata  degli
interessi con scadenza il 20 giugno 1994 sara', invece, calcolata per
un periodo di centocinquantuno giorni e sulla base dell'anno civile.