IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Candotti Olivia presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Visto il verbale della seduta del 14 aprile 1994 della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo anzidetto; Visto il parere del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica secondo cui la migrante e' in possesso di titolo tedesco comparabile per livello di laurea italiana in psicologia e pertanto soddisfa i requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1992; Ritenuto che la documentazione agli atti soddisfa i requisiti previsti dall'art. 3, lettera b), del decreto citato; Ritenuto pertanto che la formazione dell'interessata comparata con quella dello psicologo italiano, esclude l'applicabilita' di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo anzidetto; Decreta: Il titolo di Candotti Olivia, nata il 19 marzo 1942 a S. Paolo (Brasile), cittadina italiana, di "Diplom Psychologe" rilasciato dall'Universita' di Monaco (Germania) e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi. Roma, 3 dicembre 1994 Il direttore generale: ROVELLO