A tutte le camere di commercio
Agli uffici provinciali industria,
commercio e artigianato
e, per conoscenza:
Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Servizio
centrale dell'ispettorato del
lavoro
Al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato -
Direzione generale del commercio
interno
Al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali -
Direzione generale risorse agrarie
e agroindustriali
All'ITALMOPA
All'UNIPI
All'ASSALZOO
Sul supplemento ordinario n. 141 alla Gazzetta Ufficiale del 18
giugno 1994, e' stato pubblicato il decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, riguardante il "Regolamento
recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per
la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti,
riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonche' per le operazioni
di trasferimento o concentrazione", adottato ai sensi dell'art. 2,
commi 7, 8 e 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
La normativa di cui trattasi, come e' noto, ha introdotto nella
materia in oggetto novita' particolarmente rilevanti. Non sara'
quindi superfluo richiamare brevemente i punti essenziali della
precedente disciplina e di quella contenuta nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 386/1994.
Prima dell'intervenuta riforma, l'attivazione di impianti di
macinazione presupponeva il rilascio di una autorizzazione da parte
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
L'art. 8, comma 7-bis, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito con modificazioni dalla legge 3 novembre 1987, n. 452,
prevedeva il previo accertamento della "oggettiva necessita' dei
fabbisogni in relazione alla situazione generale dell'industria
molitoria" da parte dell'Amministrazione.
L'autorizzazione doveva essere conseguita "anteriormente ad ogni
iniziativa e prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge
7 novembre 1949, n. 857", concernenti il rilascio della licenza di
macinazione della camera di commercio, industria e agricoltura
competente per territorio.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 386/1994 non altera
la ratio e lo spirito della precedente normativa che resta
praticamente invariata, salvo un notevole snellimento della
precedente fase procedurale.
Peraltro, la circostanza che non si e' prodotta una modifica nelle
linee portanti della disciplina, si rileva anche dalle previsioni dei
provvedimenti inibitori dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica in esame.
Ed invero entro trenta giorni il Ministero puo' vietare l'inizio
dell'attivita' indicando "l'esistenza di un rischio oggettivo di
pregiudizio derivante alla situazione economica nazionale del settore
dell'industria molitoria" (comma 2).
Decorso infruttuosamente il termine, il provvedimento inibitorio
non puo' piu' essere adottato configurandosi cosi' un'ipotesi di
"silenzio-assenso" (comma 3).
Infine il decreto del Presidente della Repubblica abroga
espressamente il comma 7-bis dell'art. 8 del citato decreto-legge n.
366/1987, in virtu' del potere attribuito al Governo dall'art. 2,
comma 8, della legge n. 537/1993 (art. 3) e prevede l'entrata in
vigore della nuova normativa entro centottanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 4), e cioe' il 15
dicembre 1994.
Conclusivamente puo' quindi rilevarsi che la nuova disciplina e'
caratterizzata dai seguenti dati:
Ha confermato:
l'obbligatorieta' della comunicazione preventiva al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei
soggetti che intendano procedere alla realizzazione di nuovi impianti
di macinazione, ad ampliamenti, a riattivazioni o a trasformazioni di
impianti, nonche' ad operazioni di trasferimento o concentrazione,
anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dare corso agli
adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857;
il potere autorizzatorio del Minindustria fondato sulla verifica
dell'esistenza di un rischio oggettivo di pregiudizio delle nuove
iniziative derivante alla situazione economica nazionale del settore
dell'industria molitoria.
Ha al contrario, innovato, i termini procedurali:
riducendo a trenta giorni il termine entro il quale
l'amministrazione dovra' dare riscontro alle comunicazioni presentate
dagli operatori interessati, nonche';
introducendo il principio del silenzio-assenso dopo l'eventuale
decorso di detto termine.
Cio' premesso, questa amministrazione non puo' non sottolineare che
finalita' precipua della disciplina e' certamente quella di
continuare nell'azione gia' intrapresa per la razionalizzazione del
settore caratterizzato da una situazione di sovracapacita' di
macinazione rispetto ai fabbisogni, in particolare nel comparto del
frumento che, tra l'altro, proprio per tale situazione, e' stato
escluso dalla possibilita' di beneficiare di contributi pubblici agli
investimenti per incremento delle capacita' in base ai criteri di
scelta fissati a livello U.E.
In tale comparto infatti il grado di utilizzazione degli impianti
presenta tuttora un forte squilibrio rispetto al livello ritenuto
ottimale, valutato nell'80%, percentuale questa che tiene giustamente
in considerazione un margine per l'espletamento di una sana
concorrenza.
Conseguentemente nel consentire l'avvio di una iniziativa sul
settore, questa amministrazione si atterra' ai seguenti criteri di
valutazione i quali potranno essere modificati in funzione
dell'evolversi della situazione che verra' tenuta sotto attento
controllo, verificando da un lato le capacita' di macinazione
installate, dall'altro i fabbisogni, in modo da adeguare prontamente
i criteri stessi.
FRUMENTO TENERO E DURO PER ALIMENTAZIONE UMANA
Nuovi impianti.
Non saranno consentite realizzazioni di nuovi impianti, a meno che
tali iniziative non comportino l'eliminazione di corrispondenti
capacita' di macinazione.
Pertanto la comunicazione che il privato inoltrera' al Ministero ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1994, n.
386, dovra' essere corredata da una o piu' dichiarazioni autenticate
da notaio che attestino l'impegno di titolari di licenze di
macinazione a cessare o a ridurre l'attivita' in favore di altri,
restituendo o richiedendo l'adeguamento della propria licenza di
macinazione alle competenti C.C.I.A.A.
Ampliamento.
Non saranno consentiti ampliamenti, a meno che la comunicazione non
sia accompagnata da dichiarazioni analoghe a quelle previste per i
nuovi impianti.
Comunque, per l'ammodernamento degli impianti, in caso di
sostituzione dei macchinari, sara' consentita una flessibilita' del
2% della potenzialita' originariamente autorizzata in licenza, a meno
che non sia stata gia' usufruita negli ultimi due anni. Tuttavia, per
i molini con capacita' inferiori alle 20 tonn. nelle ventiquattro
ore, la flessibilita' e' consentita fino al 10% secondo le regole di
cui sopra.
Trasformazione.
Non saranno consentite iniziative che attuino il passaggio della
macinazione di altri cereali o per uso zootecnico a quella del
frumento per alimentazione umana, a meno che, anche in questo caso,
non siano accompagnate da dichiarazioni di cessazione o di riduzione
di capacita', analogamente a quanto previsto per i nuovi impianti.
Per le trasformazioni nell'ambito della macinazione del frumento (da
tenero a duro e viceversa) sara' consentita una flessibilita' di
aumento della capacita' di macinazione secondo quanto previsto per
l'ammortamento degli impianti.
Trasferimento o concentrazione.
Saranno consentite iniziative che non comportino aumenti delle
capacita' di macinazione preesistenti salvo la flessibilita' prevista
per l'ammodernamento degli impianti. In caso comunque di iniziative
di aumento, di dovra' procedere come per i nuovi impianti.
Riattivazione.
Anche per le riattivazioni e' richiesta la comunicazione. Non
saranno comunque autorizzate le riattivazioni di impianti inattivi da
oltre tre anni.
MACINAZIONE DI ALTRI CEREALI
DIVERSI DAL GRANO TENERO E DURO PER USO ZOOTECNICO
Le imprese che producono mangimi semplici e/o mangimi complementari
o completi che hanno all'interno del ciclo produttivo un impianto di
macinazione con destinazione zootecnica, sono anch'esse tenute alla
comunicazione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 386.
Al fine di verificare l'andamento della situazione dell'industria
molitoria nazionale, in ordine agli impianti installati tuttora in
attivita' in rapporto alle esigenze di utilizzazione del frumento e
dei relativi fabbisogni, si rinnova l'invito alle camere di commercio
a richiedere alle ditte, prima dell'apposizione del visto annuale
delle licenze, la dichiarazione attestante la quantita' di frumento
macinato nell'anno precedente e ad attuare periodicamente un'attenta
verifica di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'avvio
dell'attivita' di macinazione, alla funzionalita' ed alla
corrispondenza della capacita' a quella effettivamente installata.
Nel caso le ditte non fossero in grado di fornire elementi sulle
quantita' di frumento macinato, si dovra' provvedere al ritiro della
licenza con opportuna segnalazione a questa amministrazione.
In relazione alle eventuali violazioni che dovessero essere
riscontrate, in particolare, per quanto riguarda molini con capacita'
di macinazione accertata superiore a quella consentita, questa
amministrazione si riserva di sospendere l'attivita' di macinazione
fino a quando la posizione non sara' regolarizzata adeguandola alle
vigenti disposizioni.
PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
Per la presentazione della comunicazione a questa amministrazione
prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
386, gli interessati dovranno attenersi al fac-simile riportato in
allegato contenente gli elementi utili per valutare l'iniziativa,
facendo presente che la mancanza anche di un elemento citato
nell'allegato potra' comportare motivo di diniego.
Gli interessati, a meno che non sia intervenuto il diniego entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma
2, art. 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica,
potranno dar corso agli investimenti al termine dei quali dovranno
presentare istanza alla competente C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 7
della legge 7 novembre 1949, n. 857, al fine di ottenere la licenza
di macinazione o l'adeguamento della stessa che verra' rilasciata
sentiti i pareri dell'ispettorato del lavoro incaricato di verificare
i requisiti tecnici e la capacita' di macinazione degli impianti,
nonche' dell'U.S.L. competente per territorio, incaricata delle
verifiche igienico-sanitarie, il tutto come previsto dalle leggi
vigenti.
Le camere di commercio sono invitate a trasmettere a questo
Ministero informazioni su tutte le licenze di macinazione rilasciate,
nonche' a segnalare le difformita' che fossero state eventualmente
riscontrate all'atto della verifica delle capacita' di macinazione.
Da parte di questo Ministero verra' in ogni caso provveduto ad
informare le camere di commercio sulle comunicazioni che via, via,
avranno superato il periodo del silenzio-assenso.
Si raccomanda, infine, di promuovere ogni azione allo scopo di
sensibilizzare le altre amministrazioni operanti nella provincia,
affinche' non rilascino concessioni edilizie, autorizzazioni
sanitarie, nulla osta per prevenzione incendi od altri pareri di
conformita', nei riguardi di tutte le iniziative concernenti il
settore della macinazione, ove i richiedenti non dimostrino di essere
in regola con il disposto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 386 e dalla presente circolare.
Il Ministero del'industria, del commercio e dell'artigianato,
tramite la Direzione generale della produzione industriale, la quale
si avvale degli organi periferici del medesimo Ministero, esercitera'
i controlli atti ad assicurare il rispetto delle disposizioni da
parte dei molini per la macinazione dei cereali.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le istanze eventualmente presentate in base al precedente regime di
cui al comma 7-bis dell'art. 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n.
366, convertito con legge 3 novembre 1987, n. 452, per le quali non
sia stato espresso alcun parere entro la data del 14 dicembre p.v. da
parte di questa amministrazione, si intenderanno presentate in data
15 dicembre 1994 con l'applicazione quindi del principio del
silenzio-assenso, a meno che nel termine di trenta giorni da tale
ultima data non sia stato espresso diniego.
Il Ministro: GNUTTI