Alle piccole e medie imprese industriali e di servizi Alle imprese artigiane di produzione Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994 ha modificato le disposizioni precedentemente vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. In base alla nuova normativa, al fine di consentire la concessione e/o l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le imprese non dovranno piu' allegare alle domande ne' certificazioni ne' dichiarazioni "antimafia", ma dovranno attenersi alle seguenti disposizioni. 1. Qualora l'importo dell'agevolazione non sia superiore a L. 50.000.000, l'istanza non dovra' essere corredata da alcuna documentazione "antimafia". 2. Qualora l'importo dell'agevolazione non sia superiore a L. 50.000.000, ma inferiore o uguale a L. 300.000.000, l'istanza dovra' essere corredata dai seguenti documenti: 2.1. Certificato d'iscrizione dell'impresa al registro ditte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio (ovvero certificato del Tribunale), in originale e copia, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, dal quale risultino i legali rappresentanti e tutti gli eventuali componenti l'organo amministrativo, nonche' l'eventuale direttore tecnico dell'impresa; 2.2. Modello di cui all'allegato A, redatto in triplice copia, contenente la trascrizione delle complete generalita' dei soggetti risultanti dal certificato previsto al precedente punto. 3. Qualora l'importo dell'agevolazione sia superiore a L. 300.000.000, l'istanza dovra' essere corredata dai seguenti documenti: 3.1. Certificato d'iscrizione dell'impresa al registro ditte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio (ovvero certificato del Tribunale), in originale e copia, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, dal quale risultino i legali rappresentanti e tutti gli eventuali componenti l'organo amministrativo, nonche' l'eventuale direttore tecnico dell'impresa; 3.2. Certificati anagrafici di stato di famiglia (recanti le com- plete generalita' degli interessati) relativi ai soggetti indicati al precedente punto; 3.3. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' sottoscritte da ciascuno dei predetti soggetti attestanti la non sussistenza o la sussistenza e le esatte generalita' "dei famigliari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato". La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 3.4 Modello di cui all'allegato B, redatto in triplice copia, contenente la trascrizione delle complete generalita' dei soggetti risultanti dai documenti previsti ai precedenti punti 3.2 e 3.3. In sostituzione dei certificati di stato di famiglia, potra' essere ritenuta valida la dichiarazione di cui al punto 3.3, purche' integrata con le generalita' di tutti i soggetti interessati e redatta secondo lo schema di cui all'allegato C. In relazione a quanto sopra esposto, si precisa che i destinatari delle disposizioni in parola sono: - per le ditte individuali, il titolare; - per le societa' in accomandita semplice, il o i soci accomandatari, l'eventuale direttore tecnico, nonche' le societa' medesime; - per le societa' in nome collettivo, tutti i soci, l'eventuale direttore tecnico, nonche' le societa' medesime; - per le societa' di capitale e per le cooperative, le societa' medesime, il legale rappresentante, nonche' tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione, e l'eventuale direttore tecnico; - per i consorzi e le societa' consortili, il legale rappresentante, gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, consorziati, per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Dette disposizioni si applicano a tutte le domande di concessione e di erogazione trasmesse a decorrere dal 10 agosto 1994 (in proposito, fa fede il timbro postale di spedizione). Saranno, peraltro, ritenute valide le certificazioni prefettizie previste dalla precedente normativa, inviate a corredo delle istanze inoltrate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge n. 317/1991 (agevolazioni per investimenti innovativi). Infine per quanto concerne la compilazione dei moduli di domanda ai sensi degli articoli 6, 8 e 12 della legge n. 317/1991, si precisa che non e' piu' necessario barrare le caselle relative alla "certificazione o autodichiarazione antimafia". Tutte le istanze trasmesse a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana non corredate della predetta documentazione non potranno essere ammesse alle agevolazioni. Il Ministro: GNUTTI