Alle piccole e medie imprese industriali e di servizi
                                 Alle imprese artigiane di produzione
   Il  decreto  legislativo  8  agosto 1994, n. 490, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  186  del  10  agosto  1994  ha  modificato  le
disposizioni  precedentemente vigenti in materia di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso.
   In base alla nuova normativa, al fine di consentire la concessione
e/o l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12  della
legge  5  ottobre 1991, n. 317, le imprese non dovranno piu' allegare
alle domande ne' certificazioni  ne'  dichiarazioni  "antimafia",  ma
dovranno attenersi alle seguenti disposizioni.
   1.  Qualora  l'importo  dell'agevolazione  non  sia superiore a L.
50.000.000,  l'istanza  non  dovra'  essere   corredata   da   alcuna
documentazione "antimafia".
   2.  Qualora  l'importo  dell'agevolazione  non  sia superiore a L.
50.000.000, ma inferiore o uguale a L. 300.000.000, l'istanza  dovra'
essere corredata dai seguenti documenti:
   2.1. Certificato d'iscrizione dell'impresa al registro ditte della
Camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio (ovvero certificato del  Tribunale),  in  originale  e
copia,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi, dal quale
risultino i legali rappresentanti e tutti  gli  eventuali  componenti
l'organo   amministrativo,   nonche'  l'eventuale  direttore  tecnico
dell'impresa;
   2.2. Modello di cui all'allegato A,  redatto  in  triplice  copia,
contenente  la  trascrizione  delle complete generalita' dei soggetti
risultanti dal certificato previsto al precedente punto.
   3.  Qualora  l'importo  dell'agevolazione  sia  superiore   a   L.
300.000.000,   l'istanza   dovra'   essere   corredata  dai  seguenti
documenti:
   3.1. Certificato d'iscrizione dell'impresa al registro ditte della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  competente
per  territorio  (ovvero  certificato  del Tribunale), in originale e
copia, rilasciato in  data  non  anteriore  a  tre  mesi,  dal  quale
risultino  i  legali  rappresentanti e tutti gli eventuali componenti
l'organo  amministrativo,  nonche'  l'eventuale   direttore   tecnico
dell'impresa;
   3.2.  Certificati anagrafici di stato di famiglia (recanti le com-
plete generalita' degli interessati) relativi ai soggetti indicati al
precedente punto;
   3.3.   Dichiarazioni   sostitutive   dell'atto    di    notorieta'
sottoscritte  da  ciascuno  dei   predetti soggetti attestanti la non
sussistenza o la sussistenza e le esatte generalita' "dei famigliari,
anche  di  fatto,  conviventi  nel  territorio   dello   Stato".   La
sottoscrizione  di  tale dichiarazione deve essere autenticata con le
modalita' dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
   3.4 Modello di cui all'allegato  B,  redatto  in  triplice  copia,
contenente  la  trascrizione  delle complete generalita' dei soggetti
risultanti dai documenti previsti ai precedenti punti 3.2 e 3.3.
   In sostituzione dei  certificati  di  stato  di  famiglia,  potra'
essere  ritenuta valida la dichiarazione di cui al punto 3.3, purche'
integrata con le  generalita'  di  tutti  i  soggetti  interessati  e
redatta secondo lo schema di cui all'allegato C.
   In  relazione a quanto sopra esposto, si precisa che i destinatari
delle disposizioni in parola sono:
   - per le ditte individuali, il titolare;
   -  per  le  societa'  in  accomandita  semplice,  il  o   i   soci
accomandatari,  l'eventuale  direttore  tecnico,  nonche' le societa'
medesime;
   - per le societa' in nome collettivo, tutti  i  soci,  l'eventuale
direttore tecnico, nonche' le societa' medesime;
   -  per  le  societa' di capitale e per le cooperative, le societa'
medesime,  il  legale  rappresentante,  nonche'   tutti   gli   altri
componenti  l'organo  di  amministrazione,  e  l'eventuale  direttore
tecnico;
   -  per  i  consorzi  e   le   societa'   consortili,   il   legale
rappresentante,   gli   eventuali   altri   componenti   l'organo  di
amministrazione,  consorziati,  per  conto  dei  quali  le   societa'
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione.
   Dette  disposizioni si applicano a tutte le domande di concessione
e di  erogazione  trasmesse  a  decorrere  dal  10  agosto  1994  (in
proposito, fa fede il timbro postale di spedizione).
   Saranno,  peraltro,  ritenute valide le certificazioni prefettizie
previste dalla precedente normativa, inviate a corredo delle  istanze
inoltrate  ai  sensi  degli  articoli  6 e 12 della legge n. 317/1991
(agevolazioni per investimenti innovativi).
   Infine per quanto concerne la compilazione dei moduli  di  domanda
ai sensi degli articoli 6, 8 e 12 della legge n. 317/1991, si precisa
che   non  e'  piu'  necessario  barrare  le  caselle  relative  alla
"certificazione o autodichiarazione antimafia".
   Tutte le istanze trasmesse a  decorrere  dal  trentunesimo  giorno
successivo alla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta
Ufficiale  della  repubblica  italiana  non  corredate della predetta
documentazione non potranno essere ammesse alle agevolazioni.
                                                  Il Ministro: GNUTTI