IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede la predisposizione di un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1994-1996, nel limite massimo di 15.500 unita', dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonche' dalle imprese di impiantistica industriale nel settore siderurgico, come individuate nel comma stesso; Visto l'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede, nel rispetto del limite massimo di 15.500 unita', l'inclusione, nel piano di pensionamento anticipato, dei lavoratori dipendenti dalle medesime imprese, collocati in mobilita' ovvero licenziati secondo le modalita' stabilite nel comma stesso; Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede l'approvazione del piano triennale di pensionamenti anticipati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Considerato che il predetto piano e' finalizzato al rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale; Visti i documenti programmatici elaborati in sede comunitaria e nazionale relativi al settore siderurgico, nonche' gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le organizzazioni sindacali, in linea con i predetti indirizzi programmatici; Considerati gli impegni del Governo italiano assunti in sede CECA per la riduzione di capacita' produttiva, per complessivi 5 milioni di tonnellate, nel settore dei prodotti siderurgici denominati "laminati lunghi"; Vista la decisione della Commissione delle comunita' europee del 12 aprile 1994, che regola la concessione degli aiuti di Stato alle imprese siderurgiche del settore pubblico (gruppo ILVA), in relazione alle previste riduzioni di capacita' produttiva; Considerata, inoltre, con riferimento agli obiettivi di cui alla programmazione nazionale, la particolare rilevanza della situazione di crisi delle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, e delle imprese in fase di completamento di precedenti piani di privatizzazione ricollocabili all'esecuzione di piani comunitari nel settore siderurgico; Considerato che le imprese destinatarie del pensionamento anticipato sono incluse quelle appartenenti al settore dell'impiantistica industriale nel comparto siderurgico gia' aventi titolo a beneficiare dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181; Ritenuto di dover provedere all'attribuzione delle unita' prepensionabili tenendo conto delle esigenze complessive dei gruppi industriali, fatta salva la successiva ripartizione, all'interno dei gruppi stessi, sentite le organizzazioni sindacali; Ritenuto che per le imprese siderurgiche non espressamente individuate nei documenti programmatici e negli accordi sopra citati debba essere data priorita' a quelle che realizzano l'effettiva riduzione di capacita' produttiva attraverso la distruzione degli impianti e che tali operazioni dovranno essere avviate entro il 31 marzo del 1995 e completate entro il 31 dicembre dello stesso anno e ritenuto, di conseguenza, che risulta necessario riservare una quota di 920 unita' prepensionabili in favore delle imprese che effettueranno le predette operazioni; Esaminata la documentazione trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale a corredo delle comunicazioni delle imprese in merito alle domande di pensionamento anticipato; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore siderurgico; Intervenuto il concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Decreta: Art. 1. Il piano, per il triennio 1994-1996, di pensionamenti anticipati di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' approvato secondo la tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.