IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista la legge 23 dicembre  1977,  n.  952,  recante  modificazioni
delle  norme  sulla  registrazione degli atti da prodursi al pubblico
registro automobilistico e di altre norme in materia  di  imposta  di
registro;
  Ritenuto  che  l'art.  1  della citata legge assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso  della
richiesta  -  le  formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro
automobilistico,  richieste  in  forza  di  scritture   private   con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute  nell'art.  6,  ultimo  comma, della surrichiamata legge 23
dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale  del  pubblico  registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle  entrate  statali
del  rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.  398,  istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto  l'art.  20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli  nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per  le  imposte  di  cui ai sopra citati decreti
legislativi n. 398 del 1990  e  n.  504  del  1992  si  applicano  le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla  corresponsione  all'Automobile  club d'Italia ed alle eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9  luglio  1990,  n.  187  in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli  atti  stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta
l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto  conto  del fatto che il mancato versamento delle imposte di
che trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro  automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in  materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;
  Visto  l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito
con modificazioni nella legge 28  luglio  1961,  n.  770,  nel  testo
modificato  dalla  legge  2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla
legge 25 ottobre 1985, n. 592  contenente  norme  sulla  proroga  dei
termini  di  prescrizione  e  decadenza  per  il mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al  pubblico
registro automobilistico;
  Viste  le  note  con  le quali le competenti procure generali della
Repubblica hanno segnalato il mancato o irregolare funzionamento  dei
sottoelencati uffici del pubblico registro automobilistico in data 14
ottobre  1994  per  la  partecipazione  del  personale  allo sciopero
indetto  su  scala  nazionale  dalle  organizzazioni   sindacali   e,
conseguentemente,  il  mancato  rispetto  dei termini previsti per la
liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione  e  versamento   della
I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.:
  Regione Abruzzo:
   P.R.A. di: Pescara, Chieti.
  Regione Campania:
   P.R.A. di: Napoli, Benevento.
  Regione Emilia-Romagna:
   P.R.A.  di:  Bologna,  Ferrara,  Forli',  Parma,  Piacenza, Reggio
Emilia.
  Regione Friuli-Venezia Giulia:
   P.R.A. di: Udine, Pordenone.
  Regione Lazio:
   P.R.A. di: Latina, Roma, Viterbo.
  Regione Liguria:
   P.R.A. di: Genova, Imperia, Savona.
  Regione Lombardia:
   P.R.A. di: Como, Milano, Lecco, Mantova, Varese, Brescia, Bergamo.
  Regione Marche:
   P.R.A. di: Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno.
  Regione Piemonte:
   P.R.A. di: Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Vercelli.
  Regione Puglia:
   P.R.A. di: Bari, Foggia.
  Regione Sardegna:
   P.R.A. di Cagliari.
  Regione Trentino-Alto Adige:
   P.R.A. di Trento.
  Regione Umbria:
   P.R.A. di Perugia.
  Regione Veneto:
   P.R.A. di: Padova, Rovigo, Verona, Vicenza.
                              Decreta:
  Per gli uffici del pubblico registro automobilistico indicati nelle
premesse  il  periodo  di  mancato  o  irregolare  funzionamento   e'
accertato in data 14 ottobre 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 dicembre 1994
                                         Il direttore generale: ROXAS