IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994; Visto l'art. 3, comma 5, della legge 23 settembre 1992, n. 554, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 189.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 dicembre 1994 e' pari a 156.594 miliardi; Decreta: Per il 30 dicembre 1994 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi. La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995. In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1994, con l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragionera per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 1994 p. Il direttore generale: PIEMONTESE