IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto l'art. 27 del decreto legislativo 26 aprile  1990,  n.  105,
che  demanda al Ministero delle finanze la revisione dell'ordinamento
del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette  e  l'attribuzione
dei compiti ai relativi uffici;
   Visto   il  decreto  ministeriale  26  novembre  1991  concernente
l'organizzazione e  le  attribuzioni  della  direzione  generale  del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
   Visto  il  decreto  ministeriale 9 gennaio 1992 che determina, tra
l'altro, i posti di funzione dei  dirigenti  del  Dipartimento  delle
dogane e delle imposte indirette;
   Visto  l'art. 27 comma 5 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito nella legge 29 ottobre 1993, n.  427,  che  ha  istituito,
nell'ambito  del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette,
la Direzione centrale per l'analisi  merceologica  e  il  laboratorio
chimico;
   Visto l'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
   Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
   Udito il parere espresso dal comitato di gestione nella seduta del
5 agosto 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. L'allegato 1 al presente decreto sostituisce quello allegato al
decreto ministeriale 9 gennaio 1992.
   2.  I  Vicari dei Direttori centrali ed i consiglieri ministeriali
aggiunti sono cosi' ripartiti: ufficio dei  consiglieri  ministeriali
del  direttore  generale:  5;  direzione  centrale  affari  generali,
personale e servizi informatici  e  tecnici:  5;  direzione  centrale
servizi  doganali:  5; direzione centrale imposizione indiretta sulla
produzione e sui consumi: 3; direzione centrale servizi chimici: 3.
   3. Il numero delle divisioni e' ripartito  come  segue:  direzione
centrale  affari generali e personale: 14; direzione centrale servizi
doganali:  13;  direzione  centrale  imp.  produzione  e  consumi:  8
direzione centrale servizi chimici: 6.
   4.  Le  funzioni  presso  la  direzione  generale  possono  essere
attribuite a dirigenti di qualsiasi ruolo, nel  rispetto  dei  totali
per  funzione  (colonna  7)  e dei subtotali per ruolo (riga 4) della
tabella. Le funzioni  presso  le  direzioni  compartimentali  possono
essere  attribuite  a  dirigenti di qualsiasi ruolo, nel rispetto dei
totali per funzione (colonna 7) e dei subtotali per  ruolo  (riga  8)
della  tabella.  Tuttavia,  nel caso di indisponibilita' di dirigenti
del ruolo tecnico-ingegneri, le funzioni di direttore di reparto  per
i  servizi  degli  uffici  tecnici di finanza debbono essere affidate
alla reggenza di ingegneri non dirigenti.
   5.  Il  numero  dei  direttori  di  reparto  compartimentale  sono
determinati   come   segue:   3   per  ciascuna  delle  14  direzioni
compartimentali  territoriali;  2  per  la   direzione   contabilita'
centralizzate;   1   capo   reparto   informatico  per  le  direzioni
compartimentali di Bolzano, Genova,  Milano,  Napoli,  Roma,  Torino,
Trieste e Venezia.
   6. Il numero degli Ispettori dei servizi ispettivi compartimentali
sono  determinati  come  segue: 5 per la direzione compartimentale di
Milano, 4 per ciascuna delle  Direzioni  compartimentali  di  Genova,
Roma  e  Trieste;  3  per ciascuna delle direzioni compartimentali di
Firenze,  Bologna,  Napoli,  Torino  e  Venezia, 2 per ciascuna delle
direzioni  compartimentali  di  Ancona,  Bari,  Bolzano,  Cagliari  e
Palermo.
   7.  La  riduzione  o  l'aumento  del  numero  dei  dirigenti delle
circoscrizioni doganali e degli uffici tecnici di  finanza  derivanti
dall'esercizio  della  facolta' di cui al successivo art. 2, comma 1,
lett.  d),  comportano  il  corrispondente  aumento  o   diminuzione,
rispettivamente,  dei  dirigenti del ruolo amministrativo e del ruolo
tecnico-ingegneri, addetti alle direzioni compartimentali.