IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che demanda al Ministero delle finanze la revisione dell'ordinamento del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette e l'attribuzione dei compiti ai relativi uffici; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1991 concernente l'organizzazione e le attribuzioni della direzione generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1992 che determina, tra l'altro, i posti di funzione dei dirigenti del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; Visto l'art. 27 comma 5 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che ha istituito, nell'ambito del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, la Direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico; Visto l'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Udito il parere espresso dal comitato di gestione nella seduta del 5 agosto 1994; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato 1 al presente decreto sostituisce quello allegato al decreto ministeriale 9 gennaio 1992. 2. I Vicari dei Direttori centrali ed i consiglieri ministeriali aggiunti sono cosi' ripartiti: ufficio dei consiglieri ministeriali del direttore generale: 5; direzione centrale affari generali, personale e servizi informatici e tecnici: 5; direzione centrale servizi doganali: 5; direzione centrale imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi: 3; direzione centrale servizi chimici: 3. 3. Il numero delle divisioni e' ripartito come segue: direzione centrale affari generali e personale: 14; direzione centrale servizi doganali: 13; direzione centrale imp. produzione e consumi: 8 direzione centrale servizi chimici: 6. 4. Le funzioni presso la direzione generale possono essere attribuite a dirigenti di qualsiasi ruolo, nel rispetto dei totali per funzione (colonna 7) e dei subtotali per ruolo (riga 4) della tabella. Le funzioni presso le direzioni compartimentali possono essere attribuite a dirigenti di qualsiasi ruolo, nel rispetto dei totali per funzione (colonna 7) e dei subtotali per ruolo (riga 8) della tabella. Tuttavia, nel caso di indisponibilita' di dirigenti del ruolo tecnico-ingegneri, le funzioni di direttore di reparto per i servizi degli uffici tecnici di finanza debbono essere affidate alla reggenza di ingegneri non dirigenti. 5. Il numero dei direttori di reparto compartimentale sono determinati come segue: 3 per ciascuna delle 14 direzioni compartimentali territoriali; 2 per la direzione contabilita' centralizzate; 1 capo reparto informatico per le direzioni compartimentali di Bolzano, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia. 6. Il numero degli Ispettori dei servizi ispettivi compartimentali sono determinati come segue: 5 per la direzione compartimentale di Milano, 4 per ciascuna delle Direzioni compartimentali di Genova, Roma e Trieste; 3 per ciascuna delle direzioni compartimentali di Firenze, Bologna, Napoli, Torino e Venezia, 2 per ciascuna delle direzioni compartimentali di Ancona, Bari, Bolzano, Cagliari e Palermo. 7. La riduzione o l'aumento del numero dei dirigenti delle circoscrizioni doganali e degli uffici tecnici di finanza derivanti dall'esercizio della facolta' di cui al successivo art. 2, comma 1, lett. d), comportano il corrispondente aumento o diminuzione, rispettivamente, dei dirigenti del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico-ingegneri, addetti alle direzioni compartimentali.