Alle sedi periferiche I.N.P.D.A.P.
A tutti gli enti con personale
iscritto alle casse pensioni
dell'I.N.P.D.A.P.
Alla Direzione generale dei servizi
periferici del tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo delle
regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano
Ai provveditorati agli studi
Alle corti di appello
Alle direzioni provinciali del
Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica
Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Gabinetto
del Ministro
Al Ministero del tesoro - Gabinetto
del Ministro
Al Ministero dell'interno -
Gabinetto del Ministro
Al Ministero della sanita' -
Gabinetto del Ministro
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
Alle sezioni regionali della Corte
dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla Ragioneria generale dello
Stato
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
Il decreto-legge in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 278 del 28 novembre 1994, ha reiterato, seppure
con modificazioni, le norme concernenti la sospensione temporanea
dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore
pubblico e privato, gia' previste dal decreto-legge 28 settembre
1994, n. 553, non convertito nei termini.
In relazione a tale decreto questo Istituto ha emanato la circolare
n. 8 del 14 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 274 del 23 novembre 1994.
Va precisato, comunque, che definitive istruzioni potranno essere
fornite soltanto ad avvenuta conversione in legge del predetto
provvedimento legislativo, in considerazione delle innovazioni
normative che in materia previdenziale verranno introdotte dalla
legge di accompagnamento alla Finanziaria dell'anno 1995, sulla base
anche dell'intesa raggiunta dal Governo con le parti sociali il 1
dicembre u.s.
Si esaminano, per ora, le disposizioni introdotte dal decreto-legge
n. 654.
DECORRENZA.
Sono soggetti alla sospensione i trattamenti di pensione anticipata
relativi al periodo dal 28 settembre 1994 al 1 febbraio 1995.
Si conferma che non risultano colpiti da tale sospensione i
trattamenti di pensione decorrenti dal 27 settembre 1994 (ultimo
giorno di servizio 26 settembre 1994) riferiti, pertanto,
esclusivamente ai dipendenti che avevano maturato diritto a pensione
al 31 dicembre 1992 e, quindi, esclusi dal contingentamento nell'anno
1994.
TRATTAMENTI PENSIONISTICI SOSPESI.
Sono sospesi, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 654, "i trattamenti pensionistici anticipati
rispetto all'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero
per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli
ordinamenti" con la conseguenza che la sospensione non riguarda le
"pensioni di vecchiaia" e le "pensioni indirette", spettanti, queste
ultime, ai superstiti dei dipendenti cessati dal servizio per morte
nel periodo suindicato.
ESCLUSIONI.
Il decreto-legge n. 654 stabilisce espressamente i casi in cui la
sospensione temporanea delle domande di pensionamento anticipato non
si applica e cioe':
nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' (inabilita')
derivante, o meno, da causa di servizio; rientrano nell'ambito della
summenzionata fattispecie derogatoria anche i casi di cessazione dal
servizio per inabilita' relativa alle mansioni svolte, quando la
cessazione sia dovuta alla impossibilita' di utilizzare il dipendente
in mansioni diverse. Si ricorda comunque che attiene all'esclusiva
competenza delle amministrazioni di appartenenza degli iscritti
l'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai
fini dell'adozione del provvedimento di cessazione dal servizio per
invalidita';
nei confronti dei lavoratori privi della vista;
nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che,
cessati dal servizio prima del 28 settembre 1994, siano in attesa del
nuovo termine di decorrenza della pensione che dall'art. 11, comma
17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' stato spostato al 24
dicembre 1994;
nei confronti dei dipendenti che possano far valere un'anzianita'
contributiva, alla data di cessazione dal servizio, non inferiore a
40 anni ovvero all'anzianita' contributiva massima prevista dagli
ordinamenti di appartenenza; al riguardo, si precisa che, secondo le
disposizioni degli ordinamenti delle ex Casse pensioni gia'
amministrate dalla soppressa Direzione generale degli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro, l'arrotondamento consentito e'
quello mensile, previsto dall'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n.
274, con la conseguenza che 39 anni, 11 mesi e 16 giorni sono pari a
40 anni;
nei confronti dei dipendenti (con particolare riferimento alle
aziende municipalizzate) il cui periodo di preavviso per la
risoluzione del rapporto di lavoro sia iniziato anteriormente al 28
settembre 1994; precisato che il predetto periodo di preavviso
decorre dalla data di presentazione della relativa domanda, si fa
presente che:
a) la citata circostanza deve essere certificata dall'ente
datore di lavoro;
b) il periodo compreso fra la data iniziale del preavviso e
quella di cessazione del rapporto di lavoro deve intendersi come
periodo di preavviso lavorato agli effetti della fattispecie
derogatoria;
nel caso di pensionamenti anticipati previsti da norme derogatorie
con riferimento a processi di ristrutturazione degli enti di
appartenenza;
nei confronti dei dipendenti eccedenti degli enti locali, per i
quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del
Ministero dell'interno.
In conclusione, la novita' piu' rilevante del decreto-legge n. 654,
rispetto al decreto n. 553, e' quella di consentire il pagamento
della pensione in favore dei dipendenti che ne abbiano maturato il
diritto almeno dal 1 gennaio 1993, con decorrenza 24 dicembre 1994,
ai sensi dell'art. 11, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
REVOCA E RIASSUNZIONE.
Il decreto-legge in esame prevede per i dipendenti di tutte le
amministrazioni pubbliche la facolta' di revocare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto stesso, le domande di pensionamento, ancorche' accettate
dagli enti di appartenenza.
Viene cosi' superata la norma contenuta nell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge n. 553/1994 che concedeva la predetta facolta' di
revoca soltanto a coloro che avevano presentato la domanda di
collocamento in pensione successivamente al 1 luglio 1994.
E' prevista, inoltre, la possibilita', per i cessati dal servizio
dalla data del 28 settembre 1994, di essere riammessi, previa
presentazione di apposita domanda, entro il 28 dicembre 1994.
Il periodo che va dalla cessazione dal servizio alla riammissione -
e' questa un'ulteriore novita' rispetto al precedente decreto-legge
n. 553 - non interrompe la continuita' del rapporto di impiego; esso
viene considerato equivalente a quello spettante nelle posizioni di
congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo
istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti ed utile ai
fini del trattamento economico, con regolare assoggettamento a
contribuzione.
NUOVE DECORRENZE DELLE PENSIONI ANTICIPATE.
L'art. 2 del decreto-legge in esame stabilisce una "disciplina
transitoria" per il conseguimento del trattamento di pensione in
favore dei dipendenti privati e pubblici che abbiano presentato,
entro la data del 28 settembre 1994, domanda di collocamento a riposo
anticipato, debitamente accettata, alla stessa data, dagli enti di
appartenenza con le consuete modalita' (si veda, al riguardo, la
circolare I.N.P.D.A.P. 18 febbraio 1994, n. 4, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994),
ancorche', avvalendosi delle facolta' di cui al predetto art. 1,
comma 3, abbiano revocato la domanda di pensionamento anticipato
ovvero, qualora cessati dal servizio, siano stati riammessi.
La disciplina transitoria prevede anzianita' (contributiva o di
servizio) e date diverse per il conseguimento e la decorrenza della
pensione:
dal 1 luglio 1995, per i dipendenti con anzianita' non inferiore a
37 anni maturati al 28 settembre 1994;
dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti con anzianita' non inferiore
a 31 anni maturati al 28 settembre 1994;
dal 1 gennaio 1997, per i dipendenti con anzianita' fino a 30 anni
maturati al 28 settembre 1994.
A tali trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi, se piu'
favorevoli rispetto a quelle eventualmente in vigore alla data di
decorrenza della pensione, le riduzioni previste dall'art. 11, comma
16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (allegato A). Esse non
riguardano pertanto, i dipendenti che cesseranno dal servizio con
anzianita' non inferiore a 35 anni.
Per quanto concerne, poi, le modalita' attuative delle indicate
riduzioni, si rinvia alle disposizioni impartite
da questo Istituto con la gia' citata circolare 18 febbraio
1994, n. 4.
TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO.
Va precisato che per la liquidazione del trattamento di fine
servizio si continuera' a far riferimento alla data di cessazione dal
servizio e non a quella di decorrenza della pensione. Ai fini del
predetto trattamento restano comunque ferme le norme vigenti
sull'arrotondamento dei servizi utili ad anni interi.
Il commissario: SEPPIA