IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.  317,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie  per  i  lavoratori
italiani  operanti  all'estero  ed il sistema di determinazione delle
relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da  fissare
annualmente,  con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro,  con  riferimento,  e
comunque  in  misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali
di categoria raggruppati per settori omogenei;
  Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991,  n.  426,  concernente
modalita'  per  la  determinazione delle basi retributive al fine del
computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i  lavoratori
italiani rimpatriati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  marzo  1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  19  marzo   1994,   relativo   alla
determinazione  delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo
di paga in corso al 1 gennaio 1994 e fino a tutto il periodo di  paga
in corso al 31 dicembre 1994;
  Esaminati  i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per
le  diverse  categorie,  raggruppati  per  settori   di   riscontrata
omogeneita';
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere,  per  l'anno  1995,  alla
determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 1995 e  fino
a  tutto  il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre 1995, le
retribuzioni convenzionali da prendere a  base  per  il  calcolo  dei
contributi  dovuti  per  le  assicurazioni  obbligatorie a favore dei
lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi  delle  disposizioni
in  epigrafe,  sono  stabilite  nelle  misure risultanti, per ciascun
settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante  del
presente decreto.