IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della legge; Visto l'art. 34, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; Visto il proprio precedente decreto in data 4 novembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1993, con il quale e' stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e sono state emanate le norme provvisorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto ministeriale del 4 novembre 1993 con il quale il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e' stato suddiviso nelle seguenti zone territoriali: zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione; zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione, ovvero finalizzate alla costituzione di aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Considerato che, ai sensi del citato art. 3 del decreto ministeriale del 4 novembre 1993, nell'ambito delle aree ricadenti nelle suddette zone 2, campite a maglie ortogonali nella cartografia allegata al medesimo decreto ministeriale del 4 novembre 1993, le regioni Abruzzo, Lazio e Marche, possono procedere all'istituzione di aree contigue secondo le procedure di cui al citato art. 32 della legge n. 394/1991; Viste le determinazioni espresse dall'assemblea della comunita' del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga in data 24 ottobre 1994; Decreta: Art. 1. I territori ricadenti nelle aree individuate dal decreto ministeriale del 4 novembre 1993 come zone finalizzate alla costituzione di aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e definite come zone 2 e campite a maglie ortogonali nella cartografia allegata al citato decreto ministeriale del 4 novembre 1993, sono escluse a tutti gli effetti di legge dal perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.