IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  che
attribuisce  al  Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare
le zone di importanza naturalistica nazionale  ed  internazionale  su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
  Vista  la  legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina
quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che  definisce
le finalita' e l'ambito di applicazione della legge;
  Visto  l'art. 34, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Gran  Sasso
e Monti della Laga;
  Visto  il  proprio  precedente  decreto  in  data  4 novembre 1993,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  262
dell'8   novembre   1993,   con   il   quale  e'  stata  definita  la
perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga e sono state emanate le norme provvisorie di  salvaguardia
ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto ministeriale del 4
novembre  1993 con il quale il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga e' stato suddiviso nelle seguenti zone territoriali:
   zona 1, di  rilevante  interesse  naturalistico,  paesaggistico  e
culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
   zona  2,  di  valore  naturalistico, paesaggistico e culturale con
maggior   grado   di   antropizzazione,   ovvero   finalizzate   alla
costituzione  di  aree  contigue  ai sensi dell'art. 32 della legge 6
dicembre 1991, n. 394;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  citato  art.   3   del   decreto
ministeriale  del  4  novembre 1993, nell'ambito delle aree ricadenti
nelle suddette zone 2, campite a maglie ortogonali nella  cartografia
allegata  al  medesimo  decreto  ministeriale del 4 novembre 1993, le
regioni Abruzzo, Lazio e Marche, possono procedere all'istituzione di
aree contigue secondo le procedure di cui al  citato  art.  32  della
legge n. 394/1991;
  Viste le determinazioni espresse dall'assemblea della comunita' del
Parco del Gran Sasso e Monti della Laga in data 24 ottobre 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I   territori   ricadenti   nelle   aree  individuate  dal  decreto
ministeriale  del  4  novembre  1993  come  zone   finalizzate   alla
costituzione  di  aree  contigue  ai sensi dell'art. 32 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e definite come zone  2  e  campite  a  maglie
ortogonali  nella cartografia allegata al citato decreto ministeriale
del 4 novembre 1993, sono escluse a tutti gli effetti  di  legge  dal
perimetro  provvisorio  del  Parco  nazionale  del Gran Sasso e Monti
della Laga.