IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Visti i decreti ministeriali del 4 novembre 1993 con i quali sono state stabilite le perimetrazioni provvisorie e sono state poste misure di salvaguardia a protezione del Parco nazionale della Maiella e del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; Considerato che i citati decreti ministeriali prevedono che, nell'ambito del perimetro dei parchi nazionali perimetrati in via provvisoria, nelle more della costituzione dell'organismo di gestione, siano sottoposti ad autorizzazione ministeriale determinate categorie di interventi di modificazione e trasformazione dello stato dei luoghi; Visto che all'art. 9, comma 2, dei citati decreti ministeriali del 4 novembre 1993 e' previsto che tali autorizzazioni, previa istruttoria del Servizio conservazione della natura, devono essere rilasciate entro sessanta giorni rinviabili una sola volta di ulteriori trenta giorni e che decorsi tali termini, in assenza di formulazione del parere, la richiesta di autorizzazione si intende concessa; Rilevato che per l'istruttoria tecnica e' necessario effettuare sopralluoghi e approfonditi studi degli incartamenti presentati e che i tempi previsti dal decreto ministeriale 4 novembre 1993 non risultano sufficienti per evitare il formarsi del silenzio assenso, stante la notevole carenza di personale qualificato; Rilevato che sono stati istituiti ma non sono ancora operanti gli organismi di gestione previsti all'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991; Considerato che la previsione del silenzio assenso determina il rischio gravissimo che nei parchi nazionali di cui ai citati decreti ministeriali del 4 novembre 1993, ancora privi di organismi di gestione, possano effettuarsi interventi di modificazione del territorio tali da distruggere beni ambientali protetti e di conseguenza arrecare gravi ed irreparabili danni al patrimonio naturalistico nazionale; Ritenuto che sussistono i requisiti di necessita' ed urgenza; Ordina: Articolo unico 1. I termini di "sessanta" e "trenta" giorni, previsti dall'art. 9, comma 2, dei decreti del 4 novembre 1993 con cui sono state definite le perimetrazioni provvisorie e le misure provvisorie di salvaguardia dei Parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e della Maiella, sono sostituiti rispettivamente da "centoventi" e "sessanta" giorni. 2. Tali termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione inviate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, per le quali non siano ancora decorsi i termini previsti dai decreti del 4 novembre 1993. 3. La presente ordinanza ha efficacia fino all'insediamento degli organismi di gestione dei suddetti Parchi nazionali e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore. La presente ordinanza entra in vigore dalla data di sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 1994 Il Ministro: MATTEOLI Registrata alla Corte dei conti il 24 novembre 1994 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 215