IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1993 con il quale e' stato perimetrato in via provvisoria e sono state poste misure di salvaguardia a protezione del Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano; Considerato che i citati decreti ministeriali prevedono che, nell'ambito del perimetro dei parchi nazionali perimetrati in via provvisoria, nelle more della costituzione dell'organismo di gestione, siano sottoposti ad autorizzazione ministeriale determinate categorie di interventi di modificazione e trasformazione dello stato dei luoghi; Visto che all'art. 9 del citato decreto ministeriale del 5 agosto 1993 e' previsto che tali autorizzazioni, previa istruttoria del Servizio conservazione della natura, devono essere rilasciate entro sessanta giorni rinviabili una sola volta di ulteriori trenta giorni e che decorsi tali termini, in assenza di formulazione del parere, la richiesta di autorizzazione si intende concessa; Rilevato che per l'istruttoria tecnica e' necessario effettuare sopralluoghi e approfonditi studi degli incartamenti presentati e che i tempi previsti dal decreto ministeriale 5 agosto 1993 non risultano sufficienti per evitare il formarsi del silenzio assenso, stante la notevole carenza di personale qualificato; Rilevato che non e' stato ancora possibile istituire l'organismo di gestione previsto dall'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991; Considerato che la previsione del silenzio assenso determina il rischio gravissimo che nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ancora privo di organismo di gestione, possano effettuarsi interventi di modificazione del territorio tali da distruggere beni ambientali protetti e di conseguenza arrecare gravi ed irreparabili danni al patrimonio naturalistico nazionale; Ritenuto che sussistono i requisiti di necessita' ed urgenza; Ordina: Articolo unico 1. I termini di "sessanta" e "trenta" giorni, previsti dall'art. 9 del decreto del 5 agosto 1993 con cui sono state definite la perimetrazione provvisoria e le misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, sono sostituiti rispettivamente da "centoventi" e "sessanta" giorni. 2. Tali termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione inviate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, per le quali non siano ancora decorsi i termini previsti dal decreto del 5 agosto 1993. 3. La presente ordinanza ha efficacia fino all'insediamento dell'organismo di gestione del suddetto Parco nazionale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore. La presente ordinanza entra in vigore dalla data di sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 1994 Il Ministro: MATTEOLI Registrata alla Corte dei conti il 24 novembre 1994 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 214