IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1993  con  il  quale  e'
stato  perimetrato  in  via  provvisoria e sono state poste misure di
salvaguardia a protezione del Parco nazionale del Cilento e del Vallo
di Diano;
  Considerato  che  i  citati  decreti  ministeriali  prevedono  che,
nell'ambito  del  perimetro  dei  parchi nazionali perimetrati in via
provvisoria,  nelle  more  della   costituzione   dell'organismo   di
gestione, siano sottoposti ad autorizzazione ministeriale determinate
categorie di interventi di modificazione e trasformazione dello stato
dei luoghi;
  Visto  che  all'art. 9 del citato decreto ministeriale del 5 agosto
1993 e' previsto che  tali  autorizzazioni,  previa  istruttoria  del
Servizio  conservazione  della natura, devono essere rilasciate entro
sessanta giorni rinviabili una sola volta di ulteriori trenta  giorni
e che decorsi tali termini, in assenza di formulazione del parere, la
richiesta di autorizzazione si intende concessa;
  Rilevato  che  per  l'istruttoria  tecnica e' necessario effettuare
sopralluoghi e approfonditi studi degli incartamenti presentati e che
i tempi previsti dal decreto ministeriale 5 agosto 1993 non risultano
sufficienti per evitare il formarsi del silenzio assenso,  stante  la
notevole carenza di personale qualificato;
  Rilevato che non e' stato ancora possibile istituire l'organismo di
gestione previsto dall'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991;
  Considerato  che  la  previsione  del silenzio assenso determina il
rischio gravissimo che nel Parco nazionale del  Cilento  e  Vallo  di
Diano  ancora  privo  di  organismo  di gestione, possano effettuarsi
interventi di modificazione del territorio tali da  distruggere  beni
ambientali  protetti  e di conseguenza arrecare gravi ed irreparabili
danni al patrimonio naturalistico nazionale;
  Ritenuto che sussistono i requisiti di necessita' ed urgenza;
                               Ordina:
                           Articolo unico
  1. I termini di "sessanta" e "trenta" giorni, previsti dall'art.  9
del  decreto  del  5  agosto  1993  con  cui  sono  state definite la
perimetrazione provvisoria e le misure  provvisorie  di  salvaguardia
del Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, sono sostituiti
rispettivamente da "centoventi" e "sessanta" giorni.
  2. Tali termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione
inviate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, per le
quali  non  siano ancora decorsi i termini previsti dal decreto del 5
agosto 1993.
  3.  La  presente  ordinanza  ha  efficacia  fino   all'insediamento
dell'organismo  di  gestione  del suddetto Parco nazionale e comunque
per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.
  La  presente  ordinanza  entra  in  vigore  dalla   data   di   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 18 ottobre 1994
                                                Il Ministro: MATTEOLI
Registrata alla Corte dei conti il 24 novembre 1994
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 214