IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA DIFESA, DELLE FINANZE E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 25, comma 8; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 447, art. 1, comma 2; Ritenuto di dover individuare, tenuto conto delle esigenze delle amministrazioni riceventi, le Forze armate dello Stato e le Forze di polizia presso cui possono transitare, a domanda, gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, di cui all'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395; Decreta: Art. 1. 1. Il transito degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e' consentito nei ruoli, nel limite dei gradi o delle qualifiche e dei posti disponibili, sotto indicati: a) ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico nei gradi di sottotenente, tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, per un numero complessivo di cinque posti in detti gradi; b) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto nei gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello, tenente di vascello, capitano di corvetta e capitano di fregata, per un numero complessivo di cinque posti in detti gradi; c) ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia nelle qualifiche di vice commissario, commissario, commissario capo e vice questore aggiunto, per un numero complessivo di cinque posti in dette qualifiche; d) ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, nei gradi di sottotenente, tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, per un numero complessivo di cinque posti in detti gradi; e) ruolo normale della Guardia di finanza, nei gradi di sottotenente, tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, per un numero complessivo di cinque posti in detti gradi; f) ruolo degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nelle qualifiche funzionali VII, VIII e IX per un numero complessivo di cinque posti in dette qualifiche.
AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.