IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto   l'art.  34  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
con  il  quale  e'  stato stabilito che le disposizioni di attuazione
delle direttive della Comunita' europea in  materia  di  accisa,  che
dispongono  modificazioni  e  integrazioni  di quelle recepite con il
medesimo decreto-legge, anche con riferimento  ad  adeguamenti  delle
aliquote,  stabiliti  dai  competenti  organi  comunitari  sia per la
fissazione del livello delle aliquote minime e  il  mantenimento  del
loro  valore  reale,  sia per tener conto delle variazioni del valore
dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Visto l'art. 9 della  direttiva  92/84/CEE  del  Consiglio  del  19
ottobre  1992, con il quale e' stato disposto che il valore dell'ECU,
da applicare al valore dell'accisa, e' quello fissato il primo giorno
lavorativo del mese di ottobre e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
delle   Comunita'  europee;  e  che  l'accisa  cosi'  determinata  e'
applicabile dal 1 gennaio dell'anno civile successivo;
  Vista la comunicazione  della  Commissione  CEE,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee n. C/277/2 del 4 ottobre
1994, dalla quale risulta che il valore  dell'ECU  alla  data  del  3
ottobre  1994,  primo giorno lavorativo del mese di ottobre 1994, era
pari a lire 1932,52;
  Considerato che risultano inferiori alle aliquote  minime,  fissate
secondo  le  disposizioni  della  citata  direttiva n. 92/84/CEE, sia
l'aliquota dell'accisa prevista per i  prodotti  alcolici  intermedi,
dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n.  557 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133), sia l'aliquota ridotta fissata dall'art.  5,  comma  3,  del
predetto  decreto-legge  n. 557 del 1993, con riferimento agli alcoli
indicati nell'art. 25, comma 3, del citato decreto-legge n.  331  del
1993;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare  le aliquote delle accise
relative ai suddetti prodotti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 20 dicembre 1994;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'aliquota  dell'accisa  sui  prodotti  alcolici  intermedi  e'
aumentata da L. 84.000 a L. 87.000 per ettolitro.
  2. La riduzione di aliquota prevista per l'alcole etilico dall'art.
25, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' stabilita
nella misura di L. 83.600 per ettolitro anidro.
  3. Le aliquote stabilite nei commi 1 e 2 si applicano  a  decorrere
dal 1 gennaio 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 dicembre 1994
                                            Il Presidente: BERLUSCONI